Acquisizione al patrimonio comunale fa cessare l’interesse alla revoca dell’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 9920 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, disposta con provvedimento dell’ente locale, fa cessare in capo al responsabile dell’illecito l’interesse, concreto e attuale, a impugnare l’ordine di demolizione. Ai fini dell’ammissibilità dell’incidente di esecuzione, l’interesse a ricorrere deve essere correlato agli effetti del provvedimento e deve corrispondere a un beneficio effettivo e reale conseguibile mediante l’annullamento dell’atto. La destinazione dell’opera acquisita ad alloggi di edilizia residenziale pubblica presuppone che il destinatario abbia perso la titolarità del bene e non fonda alcun interesse del condannato. Parimenti priva di interesse è la richiesta di permesso di costruire in sanatoria avanzata da chi non è più proprietario.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 05.06.2024, respingeva l’istanza di annullamento, previa sospensione, dell’ingiunzione a demolire relativa a un’opera abusiva già oggetto di ordine di demolizione impartito con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, del 05.04.2001, divenuta irrevocabile il 21.06.2002.
Avverso l’ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva l’omessa applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, sostenendo che l’immobile era stato destinato dal comune ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, con conseguente sottrazione dell’opera al destino demolitivo. Con il secondo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione, per avere il giudice dell’esecuzione disatteso la richiesta di sospensione in pendenza del termine per la deliberazione sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto entrambi diretti a paralizzare l’ingiunzione a demolire, e li ha dichiarati inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato. È risultato pacifico che il comune, con dichiarazione di acquisizione del 2012, aveva acquisito al patrimonio comunale l’opera edilizia e l’area di sedime; la ricorrente, pertanto, non era più proprietaria dell’immobile edificato senza titolo.
Richiamando un risalente indirizzo (Sez. 3 n. 11171 del 14.12.2013 e Sezioni Unite n. 6203 del 1993, n. 9616 del 1995, n. 10372 del 1995, n. 18253 del 2008, n. 28911 del 2019), la Corte ha ribadito che l’interesse a impugnare deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e sussiste solo se l’impugnazione è idonea a realizzare una situazione pratica più vantaggiosa. Costituisce declinazione di tale principio la regola per cui l’acquisizione al patrimonio comunale fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al responsabile dell’illecito, divenuto terzo estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile (Sez. 3 n. 20027 del 2024; n. 35203 del 2019; n. 45432 del 2016).
Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato l’incompatibilità tra acquisizione gratuita e ordine di demolizione solo in presenza di delibera consiliare che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di assetto idrogeologico. La delibera comunale richiamata costituiva, però, un mero atto di indirizzo, non riferito allo specifico immobile e non corredato di valutazione progettuale sulla sua conservazione. La destinazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica presuppone, del resto, che il condannato abbia perso la titolarità del bene (Sez. 3 n. 49416 del 2019).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’istanza di sanatoria non può essere presentata da chi non è più proprietario e che, nel caso esaminato, il termine di cui all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 era ormai superato. La Corte ha inoltre escluso il rilascio del titolo in sanatoria, trattandosi di sopraelevazione in area a rischio sismico, richiamando la giurisprudenza sulla necessità della doppia conformità e sulla natura preventiva dell’autorizzazione sismica (Sez. 3 n. 2357 del 2022; n. 29179 del 2023; n. 14645 del 2024; Cons. Stato n. 9355 del 2024). Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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