Spazio detentivo minimo, rileva la scelta del detenuto sul letto singolo (Cass. pen. Sez. V n. 636 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter Ord. pen., nella determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare al detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 della Convenzione EDU, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientra il letto a castello. Il letto singolo collocato nella cella su richiesta delle persone ristrette, in luogo della branda a tre posti originariamente prevista, non può essere computato per invocare ex post l’insufficienza dello spazio disponibile, perché la relativa riduzione non è imputabile all’Amministrazione. Lo spazio pro capite compreso tra i tre e i quattro metri quadrati impone la verifica dei fattori compensativi, che possono escludere la violazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. per le condizioni detentive patite in un istituto penitenziario. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo per un periodo e rigettato la richiesta risarcitoria per un altro. Il Tribunale di sorveglianza, in sede rescissoria dopo un annullamento della Cassazione per mancanza di motivazione, ha nuovamente respinto il reclamo.
Il Tribunale ha rilevato che le camere occupate misuravano dodici metri quadrati al netto del bagno e della cucina e che il ricorrente era stato ristretto talvolta da solo o con un solo compagno. Ha poi escluso lo scomputo del letto singolo, collocato nella cella su richiesta dei detenuti in luogo della branda a tre posti. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo inosservanza dell’art. 35-ter Ord. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo incentrato sul computo degli spazi. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse escluso erroneamente la superficie della cucina e che non avesse verificato lo spazio effettivo di movimento, tenendo conto degli elementi di ingombro tendenzialmente fissi.
La Corte ha anzitutto rilevato che il provvedimento impugnato presenta vaghezza e imprecisione in alcuni passaggi, non chiarendo se la perimetrazione temporale riguardasse sempre la camera n. 9 o anche le altre. Tuttavia ha ritenuto che ciò non incida sull’esito, poiché anche nel periodo di massima affollamento lo spazio pro capite risultava superiore ai tre metri quadrati.
Il Collegio ha precisato che il Tribunale non ha tenuto conto dello spazio della cucina, ma lo ha scomputato, come si legge nel provvedimento. Il computo dei dodici metri quadrati corrisponde a quanto indicato nelle ordinanze della magistratura di sorveglianza che la sentenza rescindente aveva chiesto di valutare.
Quanto agli arredi, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi, tra cui i letti a castello, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6551 del 24.09.2020, dep. 2021, Commisso. Ha poi dato atto di un recente approdo giurisprudenziale secondo cui non deve essere computato lo spazio del letto singolo, in quanto arredo tendenzialmente fisso (Sez. I n. 32412 del 20.06.2024, Parrino).
Tuttavia, nel caso concreto, la presenza del letto singolo è derivata da una richiesta dei detenuti, non da una scelta dell’Amministrazione. La Corte ha ritenuto che tale scelta non possa consentire agli occupanti di invocare ex post, in maniera strumentale, l’insufficienza dello spazio. Ha inoltre giudicato fuorviante il profilo relativo all’altezza della branda a tre posti, poiché ciò che rileva è unicamente lo spazio di movimento garantito.
Infine, la superficie di dodici metri quadrati, al netto del letto a castello pari a 1,84 metri quadrati, consentiva a ciascun occupante uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, che impone la verifica dei fattori compensativi (Sezioni Unite n. 6551 del 2020, Commisso). Tali fattori — luce naturale, ricircolo d’aria, condizioni igieniche e congruo numero di ore fuori dalla cella — permettevano di escludere la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti. La censura sul mancato scomputo del lavabo è stata giudicata di natura fattuale e non controllabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.