Pene accessorie tributarie parametrate alla pena principale e giudicato parziale (Cass. pen. Sez. IV n. 10900 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati tributari sono previste e regolate esclusivamente dall’art. 12 d.lgs. n. 74/2000, norma da considerarsi speciale rispetto all’art. 29 cod. pen., con la conseguenza che il giudice non può richiamare la disciplina codicistica per la loro determinazione. La loro durata temporanea deve essere uniformata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta. In caso di annullamento parziale con rinvio, si forma il giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, intendendosi per punto ogni statuizione dotata di autonomia giuridico-concettuale; la prescrizione eventualmente maturata non può quindi essere rilevata con riferimento ai capi divenuti definitivi.

Il Fatto

Il tribunale aveva condannato il legale rappresentante di una società per una pluralità di reati tributari, riuniti dal vincolo della continuazione, irrogando la pena principale e diverse pene accessorie, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

La corte d’appello, in parziale riforma, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminato la pena. La Cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio limitatamente alla determinazione della pena residua e delle pene accessorie. Il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena principale in due anni e cinque mesi di reclusione, riducendo a due anni le pene accessorie temporanee. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondati. La corte territoriale si era uniformata al dictum rescindente, espungendo la pena dei reati prescritti e applicando quella già determinata per i reati residui, condividendone le ragioni giustificative.

Quanto alle pene accessorie temporanee, il giudice del rinvio ne ha rideterminato la durata in due anni, ricompresa nella forbice edittale dell’art. 12 d.lgs. n. 74/2000, parametrandola alla pena principale ai sensi dell’art. 37 cod. pen. Il ricorrente richiama impropriamente la disciplina codicistica: le pene accessorie per reati tributari sono regolate dal solo art. 12 d.lgs. n. 74/2000, norma speciale rispetto all’art. 29 cod. pen., come affermato da Sez. F n. 35729 del 01.08.2013; e la loro durata deve essere uniformata alla pena principale, secondo Sez. III n. 8041 del 23.01.2018.

Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza rescindente aveva dichiarato definitiva l’affermazione di responsabilità per il reato residuo. Essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso su tale capo, il termine di prescrizione si è arrestato alla data della pronuncia della sentenza d’appello, sicché non può oggi rilevarsi la prescrizione eventualmente maturata prima di quella data.

Trova applicazione il principio per cui, in caso di condanna per più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo che deduca l’errore di calcolo nella determinazione della pena finale, per la mancata eliminazione della pena relativa a segmenti di condotta dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato quanto ai reati per i quali i restanti motivi siano inammissibili, stante l’autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo (Sez. II n. 22365 del 24.03.2023). L’annullamento parziale con rinvio determina il giudicato sui capi e sui punti non annullati, dovendosi intendere per punto ogni statuizione autonoma sotto il profilo giuridico-concettuale, il cui discrimine è delineato dal giudice di legittimità in sede rescindente (Sez. III n. 30805 del 15.01.2024). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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