Spedizione punitiva esclude la legittima difesa anche putativa (Cass. pen. Sez. I n. 36596 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato una sfida o abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando in tal caso il requisito della convinzione, sia pure erronea, di dover agire per scopo difensivo. La circostanza che gli aggressori non abbiano riportato lesioni e si siano dati alla fuga è coerente con l’esclusione dell’esimente. La personalità della responsabilità penale impone di differenziare il trattamento sanzionatorio per ciascun correo, sia sotto il profilo oggettivo del contributo offerto sia sotto quello soggettivo della capacità a delinquere. La concessione delle circostanze attenuanti generiche a un concorrente non obbliga a riconoscerle all’altro. Il giudice deve valutare, ai sensi dell’art. 133, secondo comma, cod. pen., anche la condotta serbata dall’imputato dopo il reato e nel corso del processo, quale indice della sua personalità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Latina resa all’esito di giudizio abbreviato, conferma la responsabilità di due imputati per il concorso in duplice tentato omicidio e nel porto di strumenti atti a offendere, riducendo la pena inflitta al solo imputato più giovane.

Secondo l’accertamento dei giudici di merito, gli imputati, animati da intento punitivo per le percosse subìte da uno di essi il giorno precedente, si erano introdotti nell’abitazione ove si trovavano le persone offese, aggredendole con mazze di legno e dandosi poi alla fuga all’arrivo della polizia giudiziaria. Entrambi ricorrono per cassazione dolendosi, tra l’altro, del mancato riconoscimento della legittima difesa e deducendo l’inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i ricorsi sono essenzialmente versati in fatto e mirano a proporre una diversa valutazione delle prove, senza una critica specifica alla ricostruzione operata dai giudici di merito.

Il giudice d’appello ha qualificato come modeste e marginali le discrasie registrate nel racconto delle persone offese, giustificabili per la minimezza dei dettagli e per le condizioni in cui versava una di esse. Non è contestata la presenza degli imputati nell’abitazione né l’uso della violenza a mano armata: la discussione verte unicamente sull’esimente. Le persone offese hanno coerentemente riferito di essere state aggredite a sorpresa, sicché cade l’argomento fondato sull’inconciliabilità delle loro dichiarazioni.

I ricorsi omettono di confrontarsi con gli elementi indizianti complessivamente valutati: le gravi lesioni arrecate, l’assenza di tracce di percosse sugli aggressori, la precipitosa fuga, la presenza di tracce ematiche sul veicolo e il rinvenimento di una mazza di legno. La versione difensiva risulta tardiva e concordata con il correo.

La Corte richiama il principio secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da chi abbia innescato o accettato una sfida ovvero abbia attuato una spedizione punitiva, mancando il requisito della convinzione di agire per scopo difensivo (Sez. I n. 37289 del 21.06.2018). Le sentenze di merito valorizzano la preordinazione dell’aggressione, resa possibile dopo l’individuazione del luogo ove le persone offese si erano rifugiate.

I restanti motivi sono dichiarati inammissibili. La diversa condizione soggettiva dei due imputati e il diverso contributo oggettivo, quale istigatore e determinatore dell’azione per l’uno, giustificano il differente giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche. Quanto alla recidiva e alla pena base, la motivazione dei giudici di merito non è oggetto di critica. Il giudice d’appello ha correttamente valorizzato la latitanza sopravvenuta dell’imputato, quale parametro dell’art. 133 cod. pen. rivelatore della personalità e della capacità a delinquere (Sez. III n. 27964 del 19.03.2019). Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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