Potere di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato e limiti della prova contraria (Cass. pen. Sez. III n. 39933 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria officiosa previsto dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. risponde alle medesime finalità dell’art. 507 cod. proc. pen. e consente al giudice di acquisire anche prove sulla ricostruzione storica del fatto e sulla sua attribuibilità all’imputato, senza necessità di specifica motivazione e senza limiti temporali, potendo essere esercitato in ogni fase della procedura. All’imputato che ha richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie è riconosciuto il diritto alla controprova, ma tale diritto deve essere esercitato tempestivamente nel giudizio di primo grado: la sua richiesta proposta per la prima volta in appello è preclusa. Il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Il reato continuato presuppone che l’agente abbia deliberato, almeno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose prima di iniziare l’esecuzione della prima, non essendo sufficiente un generico programma di vita delinquenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di somministrazione illecita di lavoro, contestato in relazione a un elevato numero di giornate lavorative. Avverso la sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’acquisizione di iniziativa di atti non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, l’uso di valutazioni soggettive degli accertatori come prova privilegiata, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con reati giudicati in un separato procedimento.
La difesa aveva inoltre depositato memoria scritta insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i quattro motivi. Sul primo, relativo all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la Suprema Corte ha ricostruito la fisionomia del potere di integrazione probatoria officiosa: esso è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale e risponde alle medesime finalità del potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. Il giudice, quindi, non incontra ostacoli nell’acquisizione delle prove necessarie, essendo irrilevante la forma di esercizio dell’azione penale; gli unici limiti sono costituiti dalla necessità degli elementi ai fini della decisione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
Tale potere non necessita di specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire anche dopo la discussione o dopo il ritiro in camera di consiglio, ove il giudice ravvisi l’indispensabilità dell’approfondimento. A compensazione è attribuito all’imputato il diritto alla controprova, che tuttavia deve essere esercitato tempestivamente nel giudizio di primo grado: in assenza di deduzione il quadro processuale si considera completo, con conseguente preclusione della richiesta formulata per la prima volta in appello, salvo che ricorra un’ipotesi di assoluta necessità.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, per difetto di specificità estrinseca: la sentenza impugnata non aveva fondato la colpevolezza su una presunta fede privilegiata della deposizione degli ispettori, ma aveva analizzato le dichiarazioni dei dipendenti, concordi nell’affermare la sussistenza di un rapporto di subordinazione di fatto.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola concessione né un diritto dell’imputato, ma richiedono elementi di segno positivo, e al giudice di merito non è imposto di valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione.
Infine, il quarto motivo è stato respinto: il diniego della continuazione non è manifestamente illogico, perché tra i reati non è ravvisabile identità del disegno criminoso, essendo le vicende solo occasionalmente intrecciate. La Corte ha ribadito che il reato continuato presuppone una deliberazione unitaria antecedente all’esecuzione della prima condotta, non confondibile con un generico programma di vita delinquenziale. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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