Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1925 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, il ricorso è ricevibile se depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile solo una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto pagamento. Il creditore che scelga la via dell’ottemperanza non può ottenere il rimborso delle spese di precetto, riconducibili agli strumenti di esecuzione forzata, essendo tale scelta rimessa alla sua libera determinazione.
Il Fatto
Un creditore ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Comune di Centola era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture e spese di procedimento. Il titolo era stato notificato all’amministrazione, dichiarato definitivamente esecutivo e nuovamente notificato.
Preso atto del perdurante inadempimento dell’ente, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al titolo, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, e ammissibile, perché è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a precetto prima di tale scadenza.
Nel merito, la Corte ha rilevato che le statuizioni del titolo non avevano ricevuto esecuzione e che l’amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento. Richiamando la Sezioni Unite n. 13533 del 2001, ha confermato che l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore pubblico.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo di esatta e integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario idoneo, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta del creditore per il pagamento delle somme residue, compiendo ogni atto necessario, incluse le modifiche di bilancio, a spese dell’amministrazione.
Sul regime delle spese, il Tribunale ha distinto le voci dovute da quelle escluse. Sono riconosciute le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza, agli atti accessori e alla diffida, avendo titolo nello stesso provvedimento. Non sono dovute, invece, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché il creditore della pubblica amministrazione può liberamente scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, optando per la seconda, non può trasferire sul debitore i costi della via non percorsa, come affermato dal Consiglio di Stato n. 3803 del 2021. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente.
Nota della Redazione
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