Il legale rappresentante non risponde con il proprio patrimonio dei debiti tributari della società (Cass. civ. Sez. 5 n. 15142 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legale rappresentante di una società di capitali non è personalmente obbligato, con il proprio patrimonio, per i debiti tributari della società, a meno che l’Amministrazione finanziaria non ne alleghi e dimostri la qualità di socio uti dominus, ossia di soggetto che ha gestito e diretto le risorse sociali autonomamente e contro gli interessi della società. L’art. 10-quater del d. Lgs. n. 74/2000 configura un’ipotesi di reato e non introduce alcuna responsabilità solidale del legale rappresentante per i tributi e le sanzioni dovute dall’ente. Conformemente all’art. 7 del d.L. n. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono poste esclusivamente a carico della persona giuridica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata per aver indebitamente compensato, dal 2004 al 2008, crediti IVA inesistenti, tramite modelli F24. L’Ufficio contestava la fittizietà dei versamenti, in quanto sistematicamente compensati con crediti non spettanti, e notificava atti di recupero e cartelle di pagamento. La società, poi fallita, e il suo legale rappresentante, quale coobbligato, impugnavano gli atti. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, confermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio, ritenendo il legale rappresentante personalmente responsabile per i debiti della società, anche in considerazione della pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 10-quater del d. Lgs. n. 74/2000. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il legale rappresentante che la curatela fallimentare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dal legale rappresentante, esaminando congiuntamente i motivi terzo, quarto e quinto, tutti incentrati sull’illegittima estensione al medesimo della responsabilità per i debiti tributari della società. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la responsabilità del legale rappresentante non può discendere dalla mera pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 10-quater del d. Lgs. n. 74/2000, norma che configura una fattispecie di reato priva di qualsiasi previsione di responsabilità civile-tributaria a carico dell’agente in solido con l’ente.
La Corte ha inoltre precisato che l’estensione della responsabilità per i debiti della società al suo legale rappresentante sarebbe possibile solo ove l’Amministrazione finanziaria avesse contestato e dimostrato la natura di socio uti dominus del medesimo, ossia di effettivo beneficiario del reddito prodotto dalla società e gestore occulto delle sue risorse, richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23987/2025). Nel caso di specie, tale circostanza non era stata mai dedotta dall’Ufficio, le cui contestazioni riguardavano esclusivamente l’inesistenza dei crediti compensati.
Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 7 del d.L. n. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono poste esclusivamente a carico della persona giuridica, escludendo la responsabilità solidale dell’amministratore per le sanzioni riferibili al rapporto fiscale della società. Tale impianto normativo è stato confermato dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d. Lgs. n. 87/2024.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo motivo di ricorso, inerenti la motivazione della cartella di pagamento, e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Ha invece rigettato il ricorso incidentale proposto dalla curatela fallimentare, i cui motivi sono stati ritenuti inammissibili: il primo perché volto a ottenere una rivalutazione nel merito della regolarità del controllo, il secondo perché affetto da contraddittorietà logica laddove lamentava contestualmente un vizio di motivazione e un’omessa pronuncia in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.