Validità degli atti dei consorzi di bonifica durante il periodo transitorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 23597 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge regionale siciliana che istituisce nuovi Consorzi di bonifica ha valore programmatico: l’accorpamento non comporta l’immediata estinzione dei consorzi preesistenti, che conservano la legittimazione a operare e ad adottare atti, anche impositivi, fino alla formale conclusione del processo di riunificazione. La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico, ove la conformità non sia contestata, integra una mera irregolarità sanabile con il tempestivo deposito dell’asseverazione e non determina l’improcedibilità del ricorso. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa ma non preclude al contribuente l’impugnazione di ogni atto che manifesti una specifica pretesa tributaria.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna impugnava la sentenza con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile il suo gravame, confermando l’accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di pagamento per contributi consortili relativi all’annualità 2018. Il giudice regionale aveva ritenuto l’ente inesistente a seguito della riforma regionale che ha istituito i nuovi macro-consorzi, assorbendo i precedenti comprensori territoriali. Il Consorzio ricorre per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, il mancato controllo della tempestività dell’impugnazione e l’erronea declaratoria di inesistenza dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione disattende in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per la mancata attestazione di conformità della procura, depositata su supporto analogico e notificata telematicamente. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte afferma che la mancanza dell’asseverazione non determina improcedibilità quando la conformità dell’atto non sia contestata e la situazione sia stata regolarizzata con tempestivo deposito ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c., trattandosi di una mera irregolarità che incide sull’equivalenza legale della copia informatica.
Nel merito, il primo motivo è infondato: l’elencazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, va letta alla luce dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria è impugnabile, senza necessità di forma autoritativa. Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui il Consorzio lamentava la mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo senza dedurre alcuna concreta tardività.
È invece accolto il terzo motivo. L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, che istituisce i nuovi Consorzi, ha natura programmatica e non dispone la soppressione dei consorzi preesistenti. La norma regolamentare prevede un periodo transitorio, più volte prorogato, durante il quale i consorzi originari continuano a operare come mandatari senza rappresentanza del nuovo ente. Tale qualificazione non incide sulla validità degli atti: la titolarità del potere impositivo deriva dalla perdurante esistenza dell’ente e dagli affidamenti ancora vigenti. L’avviso impugnato, emesso durante il periodo transitorio, è pertanto valido e la sentenza va cassata con rinvio al giudice d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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