Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 6144 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cd. raddoppio dei termini di accertamento, previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, non si applica all’IRAP, atteso che le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali e, pertanto, non può configurarsi l’obbligo di denuncia di cui all’art. 331 cod. proc. pen. La disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto, non è in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto si coniuga con il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria, evitando una decadenza retroattiva degli atti impositivi emessi nel vigore di una diversa disciplina.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di tre ex soci di una società di persone cessata, degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali l’amministrazione finanziaria contestava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi, e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 1003/2016, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari, anche ai fini dell’IRAP. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’illegittimità del raddoppio dei termini per l’IRAP e l’inapplicabilità della disciplina transitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo motivo, limitatamente alla doglianza concernente l’IRAP, e il terzo motivo, con cui si censurava la sentenza per aver ritenuto applicabile la disciplina del raddoppio dei termini anche a tale imposta, evidenziando che le violazioni IRAP non sono penalmente sanzionate. La Suprema Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali. Ha, pertanto, accolto la doglianza, rilevando l’infondatezza della tesi dell’amministrazione finanziaria che estendeva l’operatività del raddoppio anche a tale tributo, in virtù del generico richiamo alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi.
In relazione alla prima doglianza del primo motivo, concernente l’abrogazione della disciplina transitoria ad opera della legge n. 208/2015, la Corte ha richiamato l’evoluzione normativa in materia, concludendo che, per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, già notificati, non incidono le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 130-132, della citata legge. Nel caso di specie, gli avvisi erano stati notificati nel marzo 2014, con la conseguente applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati.
La Corte ha, altresì, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.lgs. n. 128/2015, sollevata per asserita disparità di trattamento tra contribuenti in ragione della data di notifica degli avvisi. La disciplina transitoria, nel fare salvi gli effetti degli atti emessi prima della sua entrata in vigore, è stata ritenuta non irragionevole, in quanto si coniuga con il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria, evitando una decadenza retroattiva degli atti impositivi.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte lo ha rigettato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025, secondo cui, per i tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano precisato quali apporti avrebbero potuto prospettare. Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile, in quanto l’error in iudicando sottendeva un’impropria richiesta di rivalutazione delle prove, sottratta al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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