Compensi al CTU: natura speciale dell’art. 12 d.m. n. 30/2002 (Cass. civ. Sez. II n. 21336 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio, l’art. 12 del d.m. 30.5.2002 ha natura speciale rispetto alla previsione dell’art. 11 del medesimo d.m., poiché quest’ultima non contiene alcuna indicazione specifica sul tipo di accertamento tecnico effettuato, mentre la prima disciplina gli accertamenti in ordine all’entità e alla consistenza dei lavori, alla loro corrispondenza alle prescrizioni del progetto e del contratto e alla determinazione dei prezzi. Ne consegue che, quando l’incarico conferito al consulente abbia ad oggetto la ricostruzione dell’esecuzione dell’appalto e la quantificazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1657 cod. civ., il giudice deve applicare il criterio previsto dall’art. 12 e non quello a scaglioni dell’art. 11. La censura con cui si deduca l’omessa pronuncia su una contestazione sollevata da una parte diversa dalla ricorrente è inammissibile per difetto di riferibilità alla posizione processuale dell’istante. La doglianza che investe la validità e l’utilità della consulenza non è proponibile nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, inerendo al merito della causa.

Il Fatto

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione della società, rideterminando il compenso in misura inferiore a quella stabilita nel decreto opposto mediante una riduzione percentuale degli importi minimi. Il consulente aveva concluso la relazione rilevando di non disporre degli elementi necessari per rispondere al quesito, relativo alla determinazione dei lavori eseguiti e del relativo prezzo; il Tribunale aveva comunque riconosciuto il compenso per l’attività preliminare di studio ed esame della documentazione.

Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il consulente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la riduzione del compenso al di sotto dei minimi. La questione centrale concerne l’individuazione del criterio di determinazione del compenso applicabile alla tipologia di incarico concretamente espletato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale esaminato una contestazione di nullità del decreto opposto per difetto di motivazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la censura di omessa pronuncia investe un’eccezione sollevata da una parte diversa dalla ricorrente, sicché il vizio non è riferibile alla sua posizione processuale.

Il secondo motivo attiene all’individuazione della norma applicabile. Ricostruito l’incarico, che imponeva di ricostruire l’esecuzione dell’appalto, accertare i lavori svolti e quantificarne il corrispettivo alla luce dell’art. 1657 cod. civ., la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 12 del d.m. 30.5.2002 è norma speciale rispetto all’art. 11, avendo ad oggetto gli accertamenti sull’entità e consistenza dei lavori, sulla corrispondenza al progetto e al contratto e sulla determinazione dei prezzi (richiamate Cass. n. 27630 del 2017, Cass. n. 9849 del 2010, Cass. n. 21245 del 2009).

Il motivo è stato pertanto accolto: alla luce dell’oggetto dell’incarico, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 12 e non il criterio a scaglioni dell’art. 11.

Il terzo motivo, fondato sull’art. 29 del d.m. 30.5.2002, è stato dichiarato inammissibile. La censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non denuncia una violazione di legge, ma critica una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità del giudice. La Corte ha ribadito che la valutazione del compenso non si estende all’esame approfondito delle contestazioni rivolte alla relazione, inerendo tale indagine al merito, con conseguente inammissibilità in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 delle censure sulla validità e utilità della consulenza (richiamate Cass. n. 36396 del 2021, Cass. n. 3024 del 2011).

Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo. L’ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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