Spese legali tributarie: minimi tariffari inderogabili per la parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. V n. 21489 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dello scaglione applicabile, in quanto tali valori hanno carattere inderogabile. La formulazione dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, che consente una diminuzione dei valori medi “in ogni caso” non oltre il 50%, segna il superamento del precedente orientamento che rimetteva la quantificazione a un potere discrezionale non sindacabile nel merito. Il limite del 50% dei valori medi opera come vincolo assoluto solo per la diminuzione, mentre per l’aumento resta ammessa la deroga, ma nei soli casi eccezionali e con specifica, adeguata motivazione. Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza che abbia liquidato importi inferiori ai minimi tariffari.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria fondata su crediti tributari. Dopo una prima fase in cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile, il giudizio di appello si concludeva con l’annullamento dell’ipoteca per mancata notifica delle cartelle e per insufficienza dell’importo. Seguivano un giudizio di legittimità, un rinvio, una fase di ottemperanza e una nuova pronuncia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che liquidava le spese in misura inferiore ai parametri tariffari.
Il difensore vittorioso, in proprio, ha impugnato per cassazione la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con due motivi, deducendo la violazione dei parametri di liquidazione e la mancata conformazione al principio di diritto già enunciato in sede di rinvio. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i due motivi, intrinsecamente connessi, e ne dispone l’accoglimento. Il primo profilo riguarda la corretta individuazione della disciplina applicabile alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali. I parametri del d.m. n. 55/2014 si applicano ogni volta che la liquidazione intervenga dopo l’entrata in vigore del decreto, purché a quella data la prestazione professionale non sia ancora completata, anche se iniziata sotto la previgente regolamentazione.
Il passaggio centrale è la ricostruzione dell’evoluzione normativa. Prima della modifica apportata dal d.m. n. 37/2018, la riduzione rispetto ai valori medi non poteva di regola superare la soglia del 50%; su questa base la giurisprudenza riteneva che la quantificazione compresa tra minimi e massimi tabellari non richiedesse apposita motivazione e non fosse sindacabile in legittimità, salvo il limite del decoro professionale. Con la modifica normativa, la possibilità di diminuzione è stata circoscritta: i valori minimi dello scaglione diventano un limite non valicabile.
La Corte afferma che un simile orientamento va disatteso per le liquidazioni sottoposte al nuovo regime. Il legislatore ha inteso limitare la flessibilità dei parametri per garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione. La Corte richiama, in questa direzione, la legge n. 49/2023 in materia di equo compenso, che qualifica nulle le clausole che non prevedono un compenso proporzionato all’opera prestata e inferiore agli importi dei parametri fissati con decreto ministeriale.
Su questa base il giudice è tenuto a rispettare i valori minimi della tariffa per lo scaglione applicabile, che assumono carattere inderogabile; solo il superamento dei valori massimi resta ammissibile, ma in casi del tutto eccezionali e con specifica, effettiva e adeguata motivazione. Nel caso concreto gli importi liquidati in appello risultano decisamente inferiori ai minimi di legge per lo scaglione sino a 5.200,00 euro, sicché la violazione è palese. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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