Contributo unificato tributario dovuto per ciascun atto impugnato nel ricorso cumulativo (Cass. civ. Sez. V n. 21488 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso cumulativo tributario, con cui si impugnino più atti impositivi, il contributo unificato deve essere determinato sulla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, in base al valore di ognuno di essi. L’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 richiama l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, che introduce una disciplina speciale rispetto al rinvio generale al codice di procedura civile di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo. La facoltà del contribuente di impugnare con un unico ricorso una pluralità di atti non può tradursi in un risparmio del contributo. La previsione non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., né con i principi di equivalenza ed effettività del diritto dell’Unione europea.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano una pluralità di atti impositivi e i connessi atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, di valore complessivo superiore a 200.000 euro per ciascun ricorso. Per l’iscrizione a ruolo versava un contributo unificato di 1.500,00 euro per ricorso, commisurato al valore complessivo della controversia.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze notificava due atti di irrogazione di sanzioni per la mancata integrazione di ulteriori somme, pari rispettivamente a 3.250,00 e 12.620,00 euro, a titolo di contributo unificato. Il contribuente impugnava tali atti; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, condannandolo alle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi censurano la sentenza per aver applicato il contributo unificato in misura pari alla somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, e non alla somma dei tributi oggetto degli atti. Il contribuente invoca il principio del cumulo delle domande dell’art. 10 cod. proc. civ. e l’art. 9 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il contributo è dovuto per ciascun grado di giudizio e non per ciascun atto impugnato.

La Corte non aderisce a questa lettura. Richiamando la Cass. n. 16283/2021 e la Cass. n. 25607/2024, ribadisce che il contributo unificato è determinato sulla somma dei contributi dovuti per ogni atto impugnato. Il richiamo operato dall’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 introduce una disciplina speciale, che prevale sul rinvio generale al rito civile. La modifica intervenuta con la legge n. 147/2013 è priva di portata innovativa. L’impugnazione cumulativa resta una facoltà del contribuente, che non può comportare un risparmio.

Le eccezioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate. Il contributo unificato è un prelievo coattivo destinato a finanziare le spese degli atti giudiziari, connesso alla fruizione del servizio e commisurato forfetariamente al valore dei processi: partecipando delle caratteristiche essenziali del tributo, come chiarito dalla Corte cost. n. 73 del 2005. La Corte cost. n. 78 del 2016 ha già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sulla medesima norma, escludendo l’invocabilità dell’art. 53 Cost. per le spese di giustizia. La Corte esclude che il contributo introduca limiti apprezzabili al diritto di difesa, essendo l’alea del mancato recupero un inconveniente di mero fatto.

Quanto ai principi dell’Unione europea, la sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 2015, in causa C-61/14, ha assunto a parametro i principi di equivalenza ed effettività, escludendo il contrasto con il diritto unionale della norma nazionale sul contributo unificato e ammettendo la previsione di più contributi nello stesso giudizio.

Il terzo motivo è inammissibile per mancata indicazione della norma violata e dei passaggi della sentenza viziati. Il quarto motivo, che cumula violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per l’eterogeneità delle censure e per l’impossibilità di individuare il fatto decisivo. Il quinto motivo non coglie la decisività della circostanza dedotta, poiché il giudice di secondo grado ha argomentato che l’eventuale difetto di legittimazione passiva non esonera dal pagamento del contributo. Il ricorso è rigettato, con condanna del soccombente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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