Doppia conforme e inammissibilità del vizio di motivazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2530 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione proposto ai sensi dell‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso una sentenza resa in esito a giudizio di appello che abbia confermato la decisione di primo grado. L’inammissibilità consegue al disposto dell‘art. 360, comma 4, c.p.c., il quale preclude la deduzione del vizio di motivazione in caso di c.d. “doppia conforme”. Tale preclusione opera a meno che la parte ricorrente non indichi le ragioni per le quali i percorsi motivazionali delle due sentenze di merito non siano sovrapponibili, onere non assolto dalla mera prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificò al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, finalizzato alla ripresa di maggiori ricavi emersi dall’applicazione degli studi di settore all’attività di autolavaggio dallo stesso esercitata. Il contribuente impugnò l’atto impositivo, ma la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza confermò la pretesa erariale. Il successivo appello fu rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, che confermò la sentenza di prime cure. Avverso la decisione d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto la violazione di legge in relazione all‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando un’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello. In particolare, la doglianza concerneva la fissazione dell’inizio dell’attività economica nell’anno 2011 anziché nel 2013, l’irrilevanza attribuita alla mancanza di autorizzazione amministrativa, la non congruità dei ricavi accertati rispetto all’organizzazione aziendale e la mancata considerazione dei consumi idrici ed elettrici.
La Suprema Corte ha preliminarmente osservato che il motivo, così come formulato, tendeva a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, già ampiamente valutati dai giudici di merito. Tale prospettazione, pertanto, si scontra con il disposto dell‘art. 360, comma 4, c.p.c. Il collegio ha evidenziato che la norma preclude la proposizione del vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. qualora la sentenza d’appello confermi quella di primo grado, realizzandosi una c.d. “doppia conforme”.
La Corte ha precisato che la preclusione non è assoluta, potendo essere superata solo se la parte ricorrente dimostri che i percorsi motivazionali delle due sentenze di merito non siano sovrapponibili. Nel caso di specie, il contribuente non ha assolto a tale onere, non avendo rilevato alcuna diversità argomentativa tra le decisioni di primo e secondo grado. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
All’esito, il contribuente è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente e, ai sensi dei commi 3 e 4 dell‘art. 96 c.p.c., al pagamento di somme in favore dell’Agenzia delle Entrate e della cassa delle ammende, configurandosi l’ipotesi di abuso del processo. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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