Compensi professionali, valori minimi inderogabili nella liquidazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 21743 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, perché questi hanno carattere inderogabile. La rimozione del vincolo legale dei minimi tariffari non attribuisce al giudice un potere discrezionale illimitato di riduzione. Il superamento dei valori minimi incontra il limite del rispetto del decoro della professione, sicché non sono ammesse liquidazioni di importo praticamente simbolico.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva integralmente il ricorso della contribuente, annullando la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, e liquidava le spese di lite in favore del difensore, con distrazione a favore dell’antistatario.
La contribuente impugnava il solo capo relativo alle spese, dolendosi che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, giustificando lo scostamento con la ridotta attività processuale e la semplicità delle questioni trattate. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, e delle tabelle dei parametri, oltre all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992. La ricorrente sostiene che al giudice non è consentito liquidare le spese al di sotto dei valori minimi, avendo questi carattere inderogabile.
La Corte accoglie il ricorso e individua il principio nella regola secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida secondo i parametri ministeriali non può scendere al di sotto dei valori minimi. A sostegno richiama Cass. Sez. II n. 9815 del 13.04.2023, che conferma l’inderogabilità dei minimi.
Il percorso argomentativo muove dalla perdita del vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari in seguito alla riforma. Da tale premessa il giudice di merito aveva desunto un potere di riduzione ampio, giustificato dalla ridotta attività difensiva e dalla semplicità delle questioni.
La Corte corregge questa lettura: i parametri costituiscono criteri di orientamento, ma i valori minimi restano un limite inderogabile. Il superamento verso il basso non è libero e la motivazione addotta dal giudice di appello non è idonea a fondare lo scostamento. La sentenza impugnata è quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità, nel rispetto dei parametri minimi.
Nota della Redazione
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