Nessuna immissione in ruolo anticipata per i dirigenti scolastici “riservisti” revocati (TAR Lazio n. 5421 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 5, comma 11-undecies, d.l. n. 198/2022, come introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 75/2023 e convertito dalla legge n. 112/2023, attribuisce ai dirigenti scolastici, già revocati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, il diritto all’immissione in ruolo esclusivamente con decorrenza dal 1° settembre 2024. Ne consegue che non è configurabile alcuna pretesa all’anticipazione degli effetti del rapporto di impiego, dovendo l’amministrazione, nell’esercizio dell’attività provvedimentale, dare puntuale esecuzione alla legge senza poterla modificare o ampliare in executivis. La diversa tempistica dei decreti di depennamento adottati nei confronti di altri candidati, dipendente dai differenti tempi di definizione dei giudizi, non integra una violazione del principio di parità di trattamento.
Il Fatto
Alcuni partecipanti al corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici, indetto con decreto n. 1259 del 2017, dopo essere stati ammessi alle prove scritte e orali in forza di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, erano stati inseriti con riserva in graduatoria e successivamente immessi in ruolo sub condicione. All’esito del giudizio di merito, conclusosi con esito negativo, l’amministrazione aveva adottato i decreti di depennamento e risolto i rapporti di lavoro, restituendo gli interessati al ruolo docente. Il successivo intervento del legislatore ha previsto, a condizioni stringenti, l’immissione in ruolo dei soggetti revocati con decorrenza dal 1° settembre 2024. I ricorrenti, già reintegrati a tale data, avevano diffidato l’amministrazione chiedendo l’anticipazione dell’assunzione a partire dall’anno scolastico 2023/2024, lamentando altresì un trattamento di favore riservato ad altri candidati. Il Ministero aveva riscontrato negativamente la diffida richiamando il principio di legalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. La disposizione applicabile, l’art. 5, comma 11-undecies, d.l. n. 198/2022, individua con precisione il momento di efficacia dell’immissione in ruolo, fissandolo al 1° settembre 2024; la pretesa dei ricorrenti di ottenere l’asserita restituito in integrum con decorrenza anteriore non trova alcun fondamento nel dato normativo. Il Collegio ha disatteso anche la doglianza relativa al dedotto trattamento differenziato, osservando che i provvedimenti di depennamento adottati nei confronti di altri candidati erano stati emessi in epoca antecedente, in esecuzione di diverse sentenze definitive, e che la differente scansione cronologica era dipesa dai tempi di definizione dei rispettivi giudizi.
Quanto alla disponibilità di posti per l’annualità 2023/2024, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui le sedi assegnate in reggenza sono in massima parte sedi già coperte da titolarità o istituzioni scolastiche “sottodimensionate”, per le quali l’art. 19, comma 5, d.l. n. 98/2011 vieta l’assegnazione di dirigenti con incarico a tempo indeterminato. La deroga introdotta dall’art. 1, comma 978, legge n. 178/2020 e prorogata per gli anni successivi ha carattere transitorio, senza comportare l’incremento delle facoltà assunzionali, sicché le istituzioni “normo-dimensionate” solo temporaneamente non potevano essere incluse nel contingente delle immissioni in ruolo.
La reiezione del ricorso è stata accompagnata dalla compensazione delle spese di lite, giustificata dalla novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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