Annullamento per difetto di istruttoria dell’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 3575 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dell’istante alle convocazioni della Questura, durante il periodo delle restrizioni alla circolazione conseguenti alla pandemia da Covid-19, deve ritenersi giustificata quando il soggetto si trovi all’estero e le misure restrittive allo spostamento ne impediscano il rientro in Italia. In tal caso, il provvedimento di archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sul disinteresse dell’istante è viziato per difetto di istruttoria. Parimenti, è illegittimo il provvedimento che qualifichi come istanza di primo permesso di soggiorno una domanda che, per il suo contenuto e per le circostanze, ha carattere meramente sollecitatorio di una precedente istanza di rinnovo ancora pendente, senza un’adeguata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica e alla valutazione della posizione del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentava un’istanza di rinnovo tramite kit postale nel maggio 2020. Convocato più volte per il fotosegnalamento, non si presentava mai, trovandosi in Cina per motivi familiari e impossibilitato a rientrare a causa delle restrizioni pandemiche. La Questura archiviava l’istanza per disinteresse. Nel 2024, il ricorrente presentava una nuova istanza tramite kit postale, qualificata dalla Questura di Milano come domanda di primo permesso di soggiorno, in mancanza di visto e nulla osta, e dichiarata irricevibile. Avverso entrambi i provvedimenti proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, previa riunione dei ricorsi per connessione, accoglie entrambe le impugnazioni. Con riguardo al primo provvedimento, il Collegio ritiene fondata la censura sul difetto del presupposto del disinteresse. La mancata presentazione alle convocazioni è giustificata dalla circostanza che il ricorrente si trovava in Cina e che tutte le date fissate cadevano in periodi in cui vigevano le limitazioni agli spostamenti connesse al Covid-19. Il Tribunale richiama come fatto notorio che il Governo cinese ha rimosso tali restrizioni solo dall’8 gennaio 2023, sicché il rientro in Italia non era concretamente possibile. Ne deriva il difetto di istruttoria del provvedimento di archiviazione.
Quanto al secondo provvedimento, il TAR rileva che la Questura di Milano non ha correttamente qualificato la domanda del 2024, non considerando che la stessa aveva carattere sollecitatorio della precedente istanza di rinnovo, come evincibile dalla stessa indicazione contenuta nel modulo, e non ha valutato che il ricorrente era comunque legittimato a soggiornare in virtù della ricevuta della prima istanza, ancora pendente. Il provvedimento è pertanto viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. In ogni caso, l’annullamento del primo provvedimento esclude che il ricorrente potesse considerarsi irregolare.
Le restanti censure restano assorbite. I ricorsi sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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