Spese di lite e accoglimento parziale non giustificano condanna della parte vittoriosa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21400 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Tale evenienza non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Ne consegue che, in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, il giudice può compensare le spese, ma la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto l’annullamento di due sanzioni disciplinari irrogate dalla datrice di lavoro: un rimprovero scritto e una sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma del provvedimento, ha respinto l’impugnazione del rimprovero e ha rideterminato in tre giorni la sospensione, giudicata sproporzionata.
In ragione del parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, i giudici di secondo grado hanno compensato per un terzo le spese dei due gradi di giudizio e hanno condannato il lavoratore alla rifusione dei restanti due terzi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle regole sul riparto delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 2022: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra la reciproca soccombenza, che presuppone una pluralità di domande contrapposte o il parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi.
Da tale premessa deriva che la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese in favore della soccombente. Resta ferma la possibilità di compensare le spese, in tutto o in parte, ove ricorrano gli altri presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte richiama altresì la successiva Cass. n. 13212 del 2023, secondo cui la parte parzialmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata. Una tale condanna è consentita dall’ordinamento solo nell’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa.
Nel caso di specie la Corte territoriale, condannando il lavoratore al pagamento di una parte delle spese, non si è conformata a tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Corte dichiara che il lavoratore non è tenuto a rimborsare le spese dei gradi di merito, integralmente compensate in ragione del parziale accoglimento della domanda. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del controricorrente, con liquidazione come in dispositivo; sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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