Cessazione materia del contendere esclude contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 21399 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere integra una fattispecie di estinzione del processo, dichiarata quando viene meno l’interesse delle parti alla definizione del giudizio e non sia possibile pronunciare la rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. Alla relativa pronuncia conseguono la caducazione di tutte le decisioni dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata e l’idoneità della stessa a non acquistare efficacia di giudicato sostanziale. Il contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, poiché misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente impugnava in cassazione, con tre motivi, la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva deciso il giudizio relativo a un avviso di rettifica concernente il classamento catastale di un impianto sito in un Comune della provincia di Ferrara. L’Agenzia delle entrate restava intimata.

Nelle more del giudizio, il Consorzio depositava memoria dando atto della rettifica in autotutela della categoria e della rendita catastale dell’impianto, intervenuta in accoglimento delle sue istanze, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La controversia giunge così davanti alla Corte per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, sulla base di quanto dedotto e richiesto dal Consorzio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Corte qualifica l’istituto come fattispecie di estinzione del processo, racchiusa in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti.

Il ricorso a tale pronuncia presuppone che non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Da essa derivano due effetti distinti: per un verso la caducazione di tutte le pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata; per l’altro l’assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. 6 n. 4167 del 2020.

In conclusione, il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo.

Tale misura, osserva il Collegio, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Vengono richiamate Cass. n. 19071 del 2018 e Cass. n. 23175 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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