Responsabilità solidale della beneficiaria della scissione anche per le sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 9651 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia dell’operazione, inclusi imposte, sanzioni pecuniarie, interessi ed ogni altro debito, senza alcun limite quantitativo riferibile al patrimonio assegnato. La responsabilità opera ipso iure ex art. 173, commi 12 e 13, TUIR e art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, senza che l’Amministrazione debba notificare preventivamente alla beneficiaria l’avviso di accertamento emesso nei confronti della scissa, essendo sufficiente la facoltà della coobbligata di partecipare al procedimento e di conoscere gli atti. La motivazione per relationem dell’avviso è valida quando l’atto richiamato sia allegato, ovvero se ne riproduca il contenuto essenziale, oppure se il contribuente ne abbia già legale conoscenza.
Il Fatto
Una società esercente attività edilizia realizzava una scissione parziale proporzionale a favore di una società beneficiaria, alla quale veniva trasferito il ramo d’azienda. Successivamente, le quote della beneficiaria venivano cedute a un soggetto residente all’estero e risultato irreperibile, al quale l’ex amministratore della scissa dichiarava di aver consegnato l’intera documentazione contabile. La Guardia di Finanza, accertata la totale assenza di documentazione e l’irreperibilità del legale rappresentante, proponeva il recupero a tassazione dei costi e dell’IVA detratta. L’Agenzia delle Entrate notificava gli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2015 sia alla società scissa sia alla beneficiaria, in qualità di responsabile solidale ex art. 173 TUIR. La beneficiaria impugnava gli atti, ma sia la CTP sia la CTR ne respingevano i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo della responsabilità della beneficiaria della scissione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui essa risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori, a prescindere dai limiti di cui all’art. 2506-quater c.c. previsti per le obbligazioni civili. Tale diverso trattamento, come chiarito da Corte cost. n. 90 del 2018, non è costituzionalmente illegittimo, rispondendo all’esigenza di agevole riscossione dei tributi e trovando giustificazione nella natura meramente organizzativa dell’operazione di scissione e nel diritto di regresso della beneficiaria escussa.
Con riguardo al primo e secondo motivo, la Corte ha escluso che la beneficiaria possa dolersi della mancata prova della notifica del p.v.c. alla società scissa o della mancata richiesta della documentazione contabile a quest’ultima. L’art. 173, comma 13, TUIR, norma di diritto tributario generale, prevede che i procedimenti accertativi si svolgano nei confronti della scissa, mentre le beneficiarie hanno solo la facoltà di partecipare e di prendere cognizione degli atti. La legge supplisce all’eventuale carenza informativa non con un accresciuto onere motivazionale a carico dell’Amministrazione, ma attraverso la facoltà di partecipazione, atteso che gli organi della beneficiaria sono ordinariamente edotti della situazione debitoria della scissa.
La Corte ha altresì precisato che la motivazione dell’avviso per relationem al p.v.c. è legittima quando l’atto ne riproduca il contenuto essenziale, come nel caso di specie, non essendo necessaria la pedissequa trascrizione delle parti rilevanti. Ha inoltre confermato la legittimità dell’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ravvisando il discrimine tra metodo analitico-induttivo e induttivo puro nella parziale o assoluta inattendibilità delle scritture contabili, nella specie integralmente sottratte all’ispezione.
Quanto all’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, la Corte ha ribadito che l’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo ma una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, potendo basarsi anche sul metodo induttivo. In relazione alla censura di omesso esame della perizia del CTU del procedimento penale, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza quanto al vizio di violazione di legge, e per intervenuta doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
Infine, in ordine alle sanzioni, la Corte ha respinto il motivo fondato sulla pretesa impossibilità di addebitare la colpa alla società beneficiaria, non ancora esistente al momento della violazione. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 prevede espressamente l’obbligazione solidale di ciascuna società partecipante alla scissione per le somme dovute per violazioni commesse anteriormente all’operazione, trattandosi di responsabilità propria che scaturisce direttamente dalla legge, estesa anche all’elemento soggettivo dell’illecito.
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Nota della Redazione
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