Giudicato sulla pertinenza e doppia conforme nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13720 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui terreni, l’accertamento contenuto in una sentenza tributaria passata in giudicato, che abbia escluso la natura pertinenziale di una porzione di terreno e determinato la consistenza dell’area edificabile, spiega efficacia vincolante anche nei giudizi relativi alle annualità successive, non costituendo un dato variabile anno per anno, salvo che il contribuente alleghi e provi una modificazione di fatto sopravvenuta. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, tenda in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. In presenza di una doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi da un Comune per l’ICI del 2011 e l’IMU del 2012, relativi a un terreno classificato come edificabile. All’origine della pretesa vi era il frazionamento operato nel 2005, con il quale una porzione di terreno era stata scorporata e aggregata a un’altra particella come pertinenza. Secondo l’ente impositore quella operazione non aveva dato luogo a una vera pertinenza, ma a una semplice variazione catastale, come già accertato con una precedente decisione tributaria passata in giudicato.

La Commissione tributaria di secondo grado di Trento rigettava l’appello del contribuente, confermando la legittimità della pretesa. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre il Comune restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 3, legge n. 241/1990. Il motivo è inammissibile perché il ricorrente omette di riportare il contenuto dell’atto impugnato e formula una doglianza generica. La sentenza di merito aveva invece evidenziato che l’avviso richiamava la delibera consiliare che aveva suddiviso il territorio in zone ai fini del valore ICI, indicando il valore di 291,60 euro al mq.

La Corte ribadisce il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, pur prospettando una violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame di merito. Richiama in proposito Sez. 6-3, ordinanza n. 8758 del 04.04.2017.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l’errata valutazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione del 2015 e la mancata considerazione di una servitù di passaggio gravante sul terreno. La Corte osserva che l’accertamento contenuto in quella sentenza riguardava la consistenza del terreno e della pertinenza e non costituiva un dato variabile annualmente, ma relativo all’operazione di scorporamento della particella. Poiché il contribuente non aveva allegato alcuna modificazione di fatto idonea a superare il giudicato, il motivo è infondato. Quanto alla servitù, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto che il passaggio era stato realizzato dal proprietario per la migliore utilizzazione del proprio fondo, non potendo quindi qualificarsi come servitù, con conseguente piena edificabilità del terreno.

Il terzo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia conforme, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto divergenti tra le due decisioni di merito, secondo il principio di Sez. 3, ordinanza n. 5947 del 28.02.2023. Nel merito il motivo è comunque infondato, poiché la sentenza aveva esaminato la questione della servitù con accertamento insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con i conseguenti profili in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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