Notifica diretta IMU e rifiuto tacito: niente raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8242 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica diretta di atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’amministrazione finanziaria o dall’ente impositore, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, qualora il plico non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende perfezionata per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, senza che sia necessario l’invio della successiva raccomandata informativa (c.d. CAD), trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non le disposizioni di cui alla legge n. 890/1982. Tale forma semplificata di notificazione risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dell’ente pubblico.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’istanza di rimborso IMU presentata dalla contribuente per gli anni d’imposta 2017-2019, istanza che il Comune aveva respinto con un provvedimento espresso di diniego. La contribuente aveva impugnato il diniego, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza qui impugnata, aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo ammissibile e tempestivo il ricorso. Il giudice di appello aveva, in particolare, dichiarato nulla la notifica del provvedimento di rigetto eseguita dal Comune a mezzo di corriere privato, per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., per essere mancato l’invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito.

Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza per essere stato il ricorso proposto contro un silenzio-rifiuto inesistente, nonché la violazione della disciplina in materia di notifica diretta degli atti impositivi. La contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi. Il thema decidendum è stato circoscritto alla validità della notifica del provvedimento di diniego, eseguita direttamente dall’ente impositore senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.

Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che, in caso di notifica diretta di atti impositivi eseguita a mezzo posta, laddove il plico non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio Postale. In tale evenienza, non è richiesto l’invio della raccomandata informativa (CAD), poiché trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede tale formalità, e non le disposizioni della legge n. 890/1982.

La Corte ha, inoltre, nitidamente distinto l’ipotesi in esame da quella della notifica effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 8 legge n. 890/1982 con il ministero dell’ufficiale giudiziario, per la quale le Sezioni Unite n. 10012/2021 hanno richiesto la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa per provare il perfezionamento della notifica. Tale principio, ha precisato la Corte, riguarda la notifica cd. codicistica, attuata con il concorso dell’agente postale, e non il diverso regime postale ordinario applicabile alla notifica diretta.

Infine, la Corte ha escluso dubbi di tenuta costituzionale delle norme richiamate, citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 90/2018, n. 281/2011, n. 104/2019, n. 2/2020), che ha riconosciuto la legittimità del regime differenziato della riscossione coattiva e della notifica diretta, in quanto rispondente all’esigenza di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, ferma restando la possibilità per il destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata effettiva conoscenza dell’atto per causa non imputabile.

Alla luce di tali principi, il giudice di appello non si è conformato, avendo erroneamente ritenuto nulla la notifica per la mancanza di una formalità non richiesta. Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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