Detrazione IVA e onere della prova dell’inerenza dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 3747 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detraibilità dell’imposta assolta su un costo richiede l’inerenza del costo all’attività di impresa, intesa come necessità di riferirlo all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione dei costi collocati in una sfera a essa estranea. La valutazione è qualitativa e non quantitativa, senza che rilevi l’utilità, anche solo potenziale e indiretta, dell’operazione. In caso di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, la prova dell’esistenza e della natura del costo, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Non è sufficiente, a fondare la detrazione, la sola compatibilità astratta dell’operazione con l’oggetto statutario, essendo necessario uno specifico accertamento in concreto della inerenza.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto un avviso di accertamento IVA relativo al periodo di imposta 2010, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dell’imposta esposta nelle fatture relative alla costruzione di un fabbricato ad uso artigianale, ritenendo i costi non inerenti all’attività di impresa esercitata dalla contribuente. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo, sul rilievo che lo statuto societario e l’attività d’impresa ricomprendevano la costruzione di immobili.
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando che l’attività edilizia era pacificamente prevista nello statuto e che l’assenza di altre operazioni attive e la perdita derivante dalla mancata vendita del bene non giustificavano il diniego della detrazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Anzitutto rileva che non è pertinente il precedente invocato dalla contribuente con la memoria illustrativa: con l’ordinanza n. 39684/2021 resa inter partes la Corte si era pronunciata su una censura diversa, concernente l’assenza di operazioni attive e la sua incidenza sulla detraibilità, mentre nel presente giudizio l’Amministrazione contesta l’inerenza dei costi e deduce la falsa applicazione del canone di riparto dell’onere della prova.
La Corte richiama quindi il principio consolidato secondo cui, in tema di imposte sui redditi delle società e di IVA, la deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa imposta richiedono l’inerenza all’attività di impresa. Sono esclusi i costi che si collocano in una sfera estranea a tale attività, senza che debba compiersi alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale e indiretta, secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa.
La prova, in caso di contestazione dell’Amministrazione, è a carico del contribuente, il quale deve provare e documentare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa in correlazione con l’attività di impresa e non con i ricavi in sé. La sentenza impugnata, invece, non compie alcuno specifico accertamento in concreto sull’inerenza dei costi sostenuti.
La Commissione Tributaria Regionale si limita a richiamare la compatibilità dei lavori edilizi con lo statuto societario, restando su un piano di valutazione astratta e senza calarsi in un accertamento concreto rispettoso del contenuto probatorio. La decisione si colloca pertanto al di fuori dei canoni giurisprudenziali richiamati e si risolve in una falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/72 e in una violazione dell’art. 2697 cod. civ.
La sentenza è perciò cassata e la controversia è rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo esaminato e per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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