La presunzione legale di evasione non si applica retroattivamente, ma l’Ufficio può ricorrere alla prova per presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. 5 n. 132 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non procedimentale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione retroattiva ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore. La sua inapplicabilità ratione temporis non preclude all’Amministrazione finanziaria di provare l’esistenza di redditi non dichiarati, occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, ricorrendo ai medesimi fatti alla base della presunzione legale, qualificandoli come presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. In tal caso, il giudice di merito non può limitarsi a dichiarare l’inapplicabilità della presunzione legale, ma deve valutare il compendio indiziario secondo le regole ordinarie della prova presuntiva. Le disposizioni sul raddoppio dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 citato hanno invece natura procedimentale e si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore, purché i termini ordinari non fossero ancora spirati.

Il Fatto

A seguito di un’attività investigativa della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 e un atto di contestazione per la mancata compilazione del modulo RW, relativo a disponibilità detenute all’estero tra il 2007 e il 2011. Il contribuente aveva sottoscritto una polizza assicurativa presso un istituto svizzero, versando un premio in franchi svizzeri, senza l’intervento di un intermediario residente. I giudici di merito accoglievano i ricorsi del contribuente, ritenendo la presunzione di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 non applicabile retroattivamente agli anni d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Ufficio, incentrato sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973. La pronuncia ribadisce che la presunzione legale di evasione per investimenti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale, non procedimentale, con la conseguente impossibilità di applicarla ai periodi d’imposta anteriori al 1° luglio 2009.

Tuttavia, la Cassazione precisa che l’inapplicabilità della presunzione legale non esonera il giudice di merito dall’esaminare se i medesimi fatti – detenzione di attività finanziarie in un Paese a fiscalità privilegiata, entità delle somme, mancata compilazione del quadro RW – possano integrare una prova per presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Tale conclusione è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che configura un obbligo del giudice di valutare il compendio indiziario offerto dall’Ufficio, anche in assenza di presunzione legale.

Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente omesso tale secondo passaggio valutativo, annullando l’atto impositivo senza verificare se gli elementi fattuali potessero fondare la pretesa erariale. La Corte ha quindi cassato la sentenza, rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Con riferimento al secondo motivo, assorbito, la Corte ha comunque precisato che le disposizioni sui commi 2-bis e 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, relative al raddoppio dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, hanno natura procedimentale e, soggiacendo al principio tempus regit actum, si applicano anche ai periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore, purché i termini ordinari non fossero ancora spirati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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