Spese sotto minimi tabellari e motivazione sulla serialità del contenzioso (Cons. Stato n. 6063 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conserva un ampio potere discrezionale nella statuizione sulle spese di lite, ma, una volta disposta la condanna, deve liquidare il compenso con riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella allegata, il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Resta fermo l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro della professione. La serialità del contenzioso non giustifica una liquidazione immotivata al di sotto dei valori tabellari.

Il Fatto

Il TAR Sardegna aveva accolto il ricorso proposto da una docente, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica con accredito dell’importo di euro 1500,00. In sede di regolazione delle spese, il giudice di primo grado aveva liquidato a favore della ricorrente la sola somma di euro 400,00, motivando con il “carattere seriale della controversia”.

La parte appellante, per mezzo del difensore antistatario, ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, deducendo la violazione dei minimi tabellari fissati dai D.M. n. 55/2014 e n. 37 del 2018, nonché dell’art. 2233 cod. civ. e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00 oltre oneri di legge in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata della Sezione, richiamando per tutte la decisione n. 169/2025 del 13 gennaio 2025. Riconosce al TAR ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e la possibilità di disporne la compensazione per giusti motivi, tenendo conto delle circostanze concrete.

Qualora però il giudice abbia disposto la condanna, egli deve attenersi ai parametri generali degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni. I valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

Il Collegio ricorda che le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e che la legge n. 247/2012 ha previsto la pattuizione scritta del compenso, con liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali in mancanza di accordo. Da ciò deriva il venir meno del vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari proprio del previgente sistema.

Tuttavia i parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento, salvo motivato scostamento. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione, il giudice deve indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro professionale. Il Collegio ritiene le previsioni dei decreti ministeriali sopravvenuti bisognose di interpretazione conforme alle disposizioni primarie ispirate agli artt. 2, 3 e 41 Cost.

Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre la liquidazione per la serialità del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri appare suscettibile di intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la riduzione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che mantiene un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

L’appello è pertanto accolto in parte, con nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in euro 800,00 oltre oneri di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del parziale accoglimento rispetto alla somma richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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