Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione in materia di accesso agli atti (TAR Basilicata n. 125 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio formatosi sull’istanza, poiché l’interesse sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatto. In tal caso, la condanna alle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, ove l’amministrazione abbia assentito all’istanza solo dopo il deposito del ricorso ma prima del passaggio in decisione della causa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica, aveva proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti presentata il 10 novembre 2025, concernente la documentazione relativa a una denuncia di infortunio. L’amministrazione intimata, pur essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si era costituita.
In data 2 marzo 2026, i difensori della ricorrente rappresentavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’ente dato seguito all’istanza con l’ostensione della documentazione richiesta, insistendo per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta aveva determinato la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dalla ricorrente, conseguendone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale principio, pacifico in giurisprudenza, è stato richiamato con riferimento a T.A.R. Basilicata, 23 luglio 2019, n. 664 e Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2009, n. 7800 nonché Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1280.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che le stesse dovessero seguire il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l’amministrazione aveva assentito all’istanza di accesso solo in epoca successiva al deposito del ricorso, ma prima del passaggio in decisione della causa. L’ente, pertanto, è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfettariamente in misura di € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.