Revoca accoglienza e reddito stabile: necessaria valutazione complessiva (TAR Molise n. 284 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi dell’art. 14 del TUI, può essere disposta solo ove lo straniero disponga di mezzi sufficienti di sostentamento, costituiti da risorse di carattere stabile e duraturo, riferite ad un arco temporale minimo di un anno e valutate in relazione alle condizioni attuali dell’interessato. Il superamento della soglia dell’assegno sociale non può essere desunto da un singolo contratto di lavoro a tempo determinato, ormai scaduto, ma richiede un accertamento istruttorio completo della situazione reddituale complessiva. È in ogni caso inammissibile la motivazione postuma del provvedimento, fondata su elementi非 emergenti dal testo del decreto impugnato e introdotti solo in sede giudiziale.
Il Fatto
Il cittadino straniero impugnava il decreto della Prefettura di Isernia che disponeva la revoca delle misure di accoglienza, ritenendo l’Amministrazione illegittimamente fondata sul superamento del limite reddituale. Il provvedimento si basava esclusivamente sul contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con un’impresa edile, con durata dal 29 novembre 2024 al 31 marzo 2025, in relazione al quale risultava percepito un reddito complessivo di € 6.300,45, inferiore alla soglia annua di € 7.002,84. L’interessato deduceva altresì la mancata notifica del decreto e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, richiamando il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. III, 23 luglio 2024, n. 6657, ha ribadito che i “mezzi sufficienti” idonei a giustificare la revoca dell’accoglienza devono avere carattere stabile e duraturo, riferendosi a un arco temporale minimo di un anno e alle condizioni attuali dello straniero richiedente protezione internazionale.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si basava unicamente sul contratto a tempo determinato, ormai scaduto, la cui retribuzione complessiva (€ 6.300,45) risultava inferiore alla soglia dell’assegno sociale. La Corte ha escluso che un singolo rapporto di lavoro di breve durata e concluso possa costituire indice di stabilità reddituale, richiedendo invece una valutazione complessiva e attuale della situazione dell’interessato.
I rilievi avanzati dalla difesa erariale in giudizio, concernenti l’esistenza di ulteriori contratti di lavoro con altra società, sono stati qualificati come inammissibile motivazione postuma, non essendo elementi desumibili dal testo del decreto. L’Amministrazione ha quindi disposto la cessazione delle misure senza un adeguato deficit istruttorio e motivazionale, per aver omesso ogni accertamento sulla situazione reddituale complessiva.
L’assorbente fondatezza del terzo motivo di ricorso ha determinato l’annullamento del provvedimento, con compensazione delle spese per le eccezionali ragioni di legge.
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Nota della Redazione
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