Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di procedure concorsuali universitarie (TAR Lombardia n. 2758 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale evenienza, successiva alla proposizione del ricorso, rende superfluo l’esame nel merito delle censure dedotte avverso gli atti della procedura selettiva. La compensazione delle spese di lite può essere disposta su accordo delle parti, anche in assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato gli atti della selezione pubblica bandita dall’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ivi compresi il decreto di approvazione degli atti, i verbali della commissione e il regolamento di ateneo. L’amministrazione universitaria e il Ministero si erano costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza. Successivamente, il ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito della dichiarazione della parte ricorrente, era venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio nel merito. La sopravvenuta carenza di interesse, maturata dopo la proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità dello stesso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che sia necessario scrutinare le censure formulate.
La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione oggettiva della perdita di utilità della decisione per la parte ricorrente, che ha espressamente manifestato la propria volontà di non proseguire nell’azione. Il Collegio ha quindi preso atto della rinuncia implicita alla prosecuzione del giudizio, qualificandola come sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando l’accordo intervenuto tra le stesse, come consentito dall’ordinamento processuale.
Nota della Redazione
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