Accertata l’inottemperanza del Ministero all’ordine di erogare la carta docente; nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato (TAR Lombardia n. 3121 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza è accertata in presenza di un credito non contestato nell’an e nel quantum e in assenza di prova di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione. Consegue all’accoglimento l’assegnazione del termine per adempiere e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine stesso.
Il Fatto
Con la sentenza n. 4174/2023, depositata l’11/12/2023, il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La ricorrente, ottenuto il titolo, agiva davanti al TAR per l’ottemperanza, al fine di conseguire materialmente il rilascio del beneficio, senza estendere l’azione alle spese di lite già distratte. Il Ministero si costituiva senza formulare deduzioni sostanziali sulla pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, escludendo che l’ottemperanza potesse riguardare le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto non dedotte nell’odierno ricorso. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, rilevando che il titolo era passato in giudicato, ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione.
Dalla documentazione versata in atti, non smentita dall’amministrazione costituita, è emerso che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, è risultato incontestato nell’an e nel quantum, circostanza che ha reso fondato il ricorso e ha imposto l’accertamento dell’inottemperanza.
La Corte ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, conformemente all’orientamento citato (Cons. Stato, nn. 3897/2025, 4431/2025, 7269/2025 e 7316/2025).
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Nota della Redazione
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