Inottemperanza all’ordine di demolizione e acquisizione gratuita dell’area (Cons. Stato n. 6069 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, il potere attribuito al Prefetto dall’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 ha funzione propulsiva di controllo sostitutivo del Comune inerte e non consuma il potere dell’autorità ordinariamente competente: finché l’autorità statale non interviene in via sostitutiva, l’ufficio tecnico comunale conserva la propria competenza. La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito edilizio, e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di inottemperanza ha natura dichiarativa, con acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza. L’accertamento di inottemperanza ha parimenti natura ricognitiva dell’effetto già prodottosi per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato con l’ingiunzione a demolire.
Il Fatto
Un immobile sito nel territorio comunale è stato oggetto di più ordinanze di sospensione e di demolizione per opere edilizie abusive, tra cui un massetto in conglomerato cementizio e un piazzale in conglomerato bituminoso, con mutamento di destinazione d’uso da fondo agricolo a deposito. Le ordinanze venivano notificate dapprima alla proprietaria e, dopo il suo decesso, agli eredi, che non provvedevano alla demolizione spontanea.
Un successivo sopralluogo accertava la persistente inottemperanza. Il Comune adottava quindi un atto di accertamento di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, in precedenza annullato in autotutela per difetto di motivazione sulla superficie acquisita e poi rinnovato con motivazione integra. Il TAR Campania respingeva il ricorso degli eredi; questi proponevano appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Comune appellato eccepiva l’inammissibilità dell’appello per omessa notificazione al controinteressato intervenuto in primo grado. Il Collegio non approfondisce l’eccezione, rilevando che il soggetto si è comunque costituito in appello e che l’integrità del contraddittorio non è stata incisa, e decide la controversia nel merito, respingendo i motivi.
Sul primo motivo, gli appellanti sostengono il trasferimento della competenza sanzionatoria al Prefetto per effetto dell’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ritiene che il potere prefettizio abbia funzione propulsiva di controllo sostitutivo del Comune inerte e non comporti la consumazione del potere dell’autorità ordinariamente competente: la competenza demolitoria comunale resta esercitabile finché non intervenga l’autorità statale.
Sul secondo motivo, si contesta che l’effetto acquisitivo abbia colpito eredi estranei all’abuso e che manchi un manufatto suscettibile di demolizione. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione è illecito omissivo propter rem e l’acquisizione ha natura dichiarativa, e la Cass. n. 38975/2025, che richiede il titolo edilizio anche per le opere di sistemazione del suolo comportanti modifica permanente dell’andamento plano-altimetrico. Nella specie la pavimentazione e l’impermeabilizzazione determinano trasformazione urbanisticamente rilevante con mutamento di destinazione d’uso.
Quanto alla dedotta nullità della notifica a persona minore, il Collegio osserva che la notifica dell’ordine di demolizione è condizione di efficacia e non di legittimità dell’atto, potendo la conoscenza essere desunta dall’impugnazione del destinatario; il verbale di sopralluogo è mero atto istruttorio endoprocedimentale.
Il motivo sulla determinazione dell’area da acquisire è respinto: l’atto di accertamento contiene espressa motivazione sul punto e l’area acquisita non supera dieci volte la superficie utile abusivamente modificata. La sanzione è confermata secondo il coefficiente di euro 25,00/mq previsto dal Regolamento comunale, ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il termine di novanta giorni decorre dalla notifica dell’ordinanza e non dall’atto di accertamento, che è meramente ricognitivo. Infine, l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione sono attività vincolate e doverose, per cui non rileva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990. L’appello è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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