Ritorsioni al whistleblower: presunzione e onere probatorio sul datore (TAR Lazio n. 7507 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 prescinde dall’esito del procedimento penale, essendo sufficiente che il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere veri i fatti denunciati, in termini di verità putativa. La protezione non è esclusa dalla coesistenza di un interesse personale del segnalante, purché la denuncia trovi la propria causa oggettiva in una probabile violazione del principio di imparzialità. Le misure penalizzanti successive alla segnalazione sono assistite da una presunzione di ritorsività, con inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 7, cit. L’utilizzo di un potere amministrativo per finalità diverse da quelle per cui è attribuito integra uno sviamento di potere, rilevante anche nel procedimento whistleblowing.

Il Fatto

Un dirigente medico dell’unità operativa di chirurgia generale, dopo aver segnalato al Responsabile della prevenzione della corruzione e all’A.N.A.C. presunte irregolarità nella partecipazione di colleghi a interventi chirurgici “da remoto” e successive misure ritorsive subite, otteneva dall’Autorità l’accertamento della natura ritorsiva dei provvedimenti organizzativi adottati nei suoi confronti dal direttore dell’unità, con irrogazione a quest’ultimo di una sanzione pecuniaria di 16.000,00 euro.

Il direttore, destinatario della sanzione, impugnava la delibera dell’A.N.A.C., deducendo l’insussistenza dei presupposti per la tutela del segnalante e la natura non ritorsiva, ma legittimamente organizzativa, delle proprie scelte.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la disciplina sul whistleblowing è caratterizzata da un arretramento della soglia di intervento dell’Autorità e da un innalzamento del livello di tutela del segnalante. L’accertamento dell’A.N.A.C. può legittimamente fondarsi su prova indiziaria, secondo il criterio della “congruenza narrativa”.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che la legge non richiede che la segnalazione concerna fatti che integrino senz’altro fattispecie di reato, essendo sufficiente la buona fede del segnalante in termini di verità putativa. L’art. 54-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001 esclude la tutela solo in caso di accertata responsabilità per calunnia o diffamazione. La prassi denunciata appariva, ex ante, non immune da ragionevoli sospetti di illiceità. Quanto all’interesse personale del segnalante, la tutela non è esclusa dalla sua coesistenza con l’interesse all’integrità della pubblica amministrazione, come confermato dalla direttiva (UE) 2019/1937.

In relazione al secondo motivo, il TAR ha ricordato che l’art. 54-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 pone a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che le misure adottate sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prova di validi motivi per giustificare l’estromissione del segnalante dalle “sale aggiuntive” e la sua assegnazione a mansioni demansionanti, mentre il quadro indiziario ricostruito dall’A.N.A.C. presentava la richiesta “congruenza narrativa”.

La Corte ha infine respinto la tesi del ricorrente basata sull’esercizio delle prerogative dirigenziali per finalità di tutela dell’ambiente di lavoro, rilevando come l’uso di un potere amministrativo per una finalità diversa da quella attribuita integri un’ipotesi di sviamento di potere, in violazione dei principi di tipicità e nominatività. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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