Detrazione IVA e pro-rata: rileva l’attività concretamente svolta (Cass. civ. Sez. V n. 19576 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, per stabilire se una determinata operazione attiva rientri o meno nell’attività propria dell’impresa e debba essere inclusa nel calcolo della percentuale di detraibilità in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto pro-rata), occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, rilevando ai fini dell’imposta il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate. Ne consegue che le operazioni esenti di finanziamento di società controllate, ove costituiscano in via esclusiva l’attività concretamente esercitata, concorrono al denominatore della frazione per il calcolo del pro-rata, con la conseguenza che, ove tale denominatore corrisponda a zero, alcuna detrazione spetta al contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2001, contestava le detrazioni IVA dichiarate relativamente all’acquisto di un terreno edificabile e di un connesso contratto di appalto. Secondo l’ufficio, nell’annualità considerata e in quelle precedenti la società aveva posto in essere solo operazioni esenti di finanziamento verso società controllate, erroneamente qualificate come occasionali, con la conseguenza che la percentuale di detraibilità doveva ritenersi pari a zero.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; l’appello dell’ufficio era respinto. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ricorreva per cassazione e la Corte, con sentenza rescindente, cassava la decisione rinviando al giudice d’appello. La Commissione regionale, in sede di rinvio, accoglieva l’appello dell’ufficio confermando l’atto impositivo. La società impugnava quindi la decisione di rinvio con ricorso per cassazione, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando che il giudice regionale non avesse considerato il concreto intervento immobiliare nel periodo d’imposta. La Corte dichiara il motivo inammissibile: la censura non denuncia l’omesso esame di un fatto storico, ma mira a una reinterpretazione della tipologia di attività svolta in concreto. Il rilievo è coerente con i limiti del vizio motivazionale fissati dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo la sussistenza della deroga al pro-rata per le operazioni non formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa o accessorie a quelle imponibili. La Corte osserva che la qualificazione dell’attività nel concreto era già stata oggetto della sentenza rescindente, che aveva censurato la valorizzazione dell’oggetto sociale e la svalutazione del decennale svolgimento esclusivo del finanziamento.
La Corte ripercorre il quadro normativo: l’art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 riconosce il diritto alla detrazione in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni; la percentuale si calcola a norma dell’art. 19-bis, comma 1, come rapporto tra operazioni detraibili e loro somma con le operazioni esenti, senza tenere conto delle operazioni di cui all’art. 19-bis, comma 2. Vengono richiamate la Sesta Direttiva n. 388 del 1977 (art. 17, paragrafo 5) e l’art. 173 della Direttiva 2006/112/CE, oltre all’art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il Collegio valorizza la giurisprudenza unionale, in particolare la sentenza della Corte di Giustizia 14 dicembre 2016, causa C-378/15, Mercedes-Benz, secondo cui la composizione della cifra d’affari costituisce elemento rilevante per qualificare le operazioni come accessorie. In linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5240 del 2021 e altri arresti richiamati), si ribadisce che il discrimine è l’attività effettivamente svolta e non quella definita dall’atto costitutivo.
Applicando tali principi, la Corte rileva che per un decennio l’attività di finanziamento verso la controllata aveva costituito in via esclusiva l’attività concretamente esercitata. Tali operazioni, esenti ai sensi dell’art. 10, nn. 1 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, dovevano concorrere al calcolo del pro-rata generale: corrispondendo a zero il denominatore, alcuna detrazione spettava alla contribuente per l’anno d’imposta 2001. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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