Correzione dell’errore materiale reiterato su liqudazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 21546 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale può essere disposta anche nei confronti di un provvedimento che abbia già corretto un precedente errore, quando il secondo intervento abbia erroneamente indicato il provvedimento da correggere. L’art. 391-bis cod. proc. civ. consente alla Corte di cassazione di procedere alla correzione con ordinanza, anche in camera di consiglio, ogni qualvolta il provvedimento da emendare contenga un errore materiale o di calcolo. Il vizio rilevante attiene all’erronea indicazione del provvedimento oggetto di correzione contenuta in una precedente ordinanza di correzione, evenienza che impone un nuovo intervento correttivo sul piano della esatta individuazione del provvedimento, restando ferma la ritualità del ricorso notificato.
Il Fatto
La vicenda processuale prende le mosse da un’ordinanza della Suprema Corte che aveva disposto la correzione di un errore materiale relativo alla liquidazione delle spese contenuta in un provvedimento precedente. Nel procedersi a tale correzione, la stessa ordinanza di correzione aveva a sua volta indicato un provvedimento diverso da quello effettivamente interessato dall’intervento emendativo.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale, ritualmente notificato, chiedendo alla Corte di emendare l’ordinanza di correzione che aveva a sua volta errato l’individuazione del provvedimento oggetto di correzione. La questione giunge così dinanzi alla Corte, chiamata a intervenire su un errore materiale che si presenta, per così dire, di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il percorso dei provvedimenti intervenuti in successione. Dapprima un’ordinanza aveva disposto la correzione dell’errore materiale concernente la liquidazione delle spese; successivamente è stato rilevato che l’ordinanza di correzione, a sua volta, conteneva un ulteriore errore materiale.
Il punto nodale è costituito dall’erronea indicazione del provvedimento da correggere. L’ordinanza di correzione aveva infatti richiamato un provvedimento diverso da quello realmente oggetto di emenda, indicando una sentenza depositata in data anteriore e non l’ordinanza effettivamente interessata.
La Corte verifica la propria conclusione sulla base dell’intestazione dell’ordinanza di cui dispone la correzione, dell’esposizione dei fatti in essa contenuta, nonché della segnalazione proveniente dall’ufficio di Cancelleria. Questo complesso di elementi conferma che l’ordinanza di cui va disposta la correzione è quella indicata, e non l’atto erroneamente richiamato nel provvedimento di correzione precedente.
Su queste basi, la Corte provvede ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. alla correzione, eliminando la cifra erroneamente riportata e sostituendola con quella corretta, con conseguente riformulazione del capo di dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di legittimità, comprensiva degli esborsi e del rimborso forfettario delle spese generali.
Nota della Redazione
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