Spese ottemperanza non simboliche e divieto liquidazioni lesive decoro professionale (Cons. Stato n. 6720 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite tassativo del divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso non figura tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, e tuttavia può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso, quale indice di un minor impegno difensivo. Ne consegue che la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura eccessivamente esigua, al di sotto dei valori tabellari, è illegittima e va riformata in senso conforme ai minimi inderogabili.
Il Fatto
La vicenda muove da una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto di una docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione per gli anni scolastici indicati e agli interessi.
Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, che lo ha accolto liquidando le spese di lite in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La parte soccombente in quel giudizio ha impugnato il solo capo relativo alle spese, deducendo la loro irrisorietà rispetto ai valori tabellari e il contrasto con il divieto di liquidazioni simboliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente i due motivi di appello. Il primo, incentrato sull’uso della serialità del contenzioso quale giustificazione della riduzione, è stato dichiarato infondato sia in fatto sia in diritto: la sentenza di primo grado non recava alcun richiamo alla serialità, e comunque questa Sezione ha già chiarito che la serialità può essere valorizzata dal giudice per ridurre il compenso, quale indice di minor impegno difensivo.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che, pur essendo la quantificazione del compenso espressione di un potere discrezionale, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale, richiamando sul punto anche la giurisprudenza della Cassazione.
La Sezione ha ricordato di essersi già pronunciata sulla stessa questione in fattispecie relative alla Carta del docente e in casi analoghi, richiamando integralmente le motivazioni di tali decisioni ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a., che consentono la motivazione mediante rinvio a precedenti conformi.
Su questa base la Corte ha ritenuto conforme a legge, in casi equiparabili, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, riformando la sentenza appellata. Le spese del grado di appello sono state liquidate in € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è circoscritto alle sole spese legali del primo grado, essendo stato impugnato il solo capo relativo alle spese.
Nota della Redazione
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