Esecuzione del giudicato sulla carta docente: commissario ad acta e penalità (TAR Emilia-Romagna n. 127 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e la condanna agli adempimenti dovuti ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. L’inerzia dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio a fronte della documentata notificazione della sentenza e del suo passaggio in giudicato, integra i presupposti del rimedio. Decorso inutilmente anche il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice ordina l’adempimento entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Trova accoglimento anche la domanda di condanna al pagamento della somma di danaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali maturati dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento, spontaneo o in via sostitutiva.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo di euro 1.000,00 complessivi.

La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione della decisione, nonostante la notificazione all’Amministrazione e il passaggio in giudicato della sentenza, documentato dalla certificazione di cancelleria. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare l’importo dovuto sulla carta docente e che fosse fissata la somma di danaro per ogni ulteriore ritardo o inosservanza. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato un profilo di regolarità documentale: la sentenza da eseguire e il relativo certificato di passaggio in giudicato erano stati depositati in mera copia informatica priva dell’asseverazione di conformità all’originale. Con ordinanza collegiale n. 10 del 19 gennaio 2026 era stato assegnato alla ricorrente un termine di trenta giorni per la regolarizzazione, puntualmente eseguita con il deposito della documentazione corredata delle prescritte asseverazioni.

Nel merito, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento. L’Amministrazione, infatti, non si è costituita e non ha contestato l’inerzia.

Il Collegio ha altresì verificato la decorrenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è risultato scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 6 marzo 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto il Collegio ha richiamato una consolidata giurisprudenza amministrativa in materia.

In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente da questi delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.

Il Collegio ha infine accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento della somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o, in mancanza, fino all’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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