Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta del docente (TAR Sicilia n. 1044 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, purché sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso, dalla notificazione, il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione che resti inerte rispetto al comando giudiziale è inadempiente e il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, assegnando un termine perentorio e nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto dal giudice del lavoro, trova così integrale attuazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, era parte di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
Con sentenza n. 1342/2024 il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente all’assegnazione della Carta per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione di € 1.000,00, oltre interessi. Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione è rimasta inerte. La decisione è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione, riscontrando l’avvenuto accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e la notificazione della stessa, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Sotto il profilo dell’individuazione del titolo esecutivo, il Tribunale ha escluso ogni dubbio circa l’appartenenza del provvedimento da attuare — una sentenza del Giudice ordinario divenuta definitiva — al novero dei titoli azionabili mediante il rimedio ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, dal momento che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova dell’attivazione della Carta e dell’accredito delle somme.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accredito o assegnazione della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi di legge, sulla Carta elettronica del docente. L’adempimento deve avvenire nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste, è stato inoltre nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di inutile decorso del termine, provvedendo entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, è posto a carico dell’Amministrazione e sarà determinato con separato decreto collegiale. Le spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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