Incentivi tecnici PNRR ai dirigenti: solo per attività svolte dal 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 5 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al divieto di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, introdotta dall’art. 8, comma 5, d.l. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, opera esclusivamente per le attività relative ai progetti del PNRR svolte a partire dal 2023 e fino al 2026, secondo il criterio di competenza. Trattandosi di norma di stretta interpretazione e di natura derogatoria, essa non tollera applicazioni estensive né l’impiego della cd. retroattività debole, con la conseguenza che non sono incentivabili le attività anteriori al 2023. Restano fermi i limiti dell’art. 8, comma 4, d.l. n. 13/2023, l’obbligo di previsione della spesa nel quadro economico di progetto e l’adozione, da parte della stazione appaltante, dei criteri di riparto dell’incentivo ex art. 45, comma 3, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere per sapere se, nell’erogazione degli incentivi tecnici ai dipendenti impegnati nell’attuazione del PNRR, debba applicarsi un principio di cassa o un principio di competenza. Secondo l’interpretazione letterale dell’art. 8, comma 5, d.l. n. 13/2023, che riferisce la deroga al periodo 2023-2026, il criterio di cassa avrebbe consentito di remunerare anche attività svolte prima, purché i presupposti si fossero verificati nell’arco temporale indicato dalla norma.
La questione assume rilievo perché l’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 ribadisce il divieto generale di corresponsione degli incentivi ai dirigenti, rispetto al quale la disposizione del 2023 si pone in rapporto di specialità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità soggettiva della richiesta, formulata dal Sindaco nel rispetto dei principi della Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020/QMIG, sia quanto all’ente legittimato sia quanto al soggetto che può formalmente avanzarla.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, il Collegio richiama la nozione dinamica di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010, che sposta l’angolo visuale dalla gestione del bilancio ai relativi equilibri. La materia degli incentivi tecnici ai dirigenti rientra in tale perimetro, essendo attinente al corretto uso delle risorse pubbliche, e il quesito risponde ai requisiti di generalità e astrattezza, senza interferire con altre funzioni giurisdizionali.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, dalla legge n. 109/1994 all’art. 113 d.lgs. n. 50/2016, che aveva istituito il fondo per le attività tecniche escludendo espressamente il personale con qualifica dirigenziale. Il Collegio richiama la deliberazione n. 16/2021/QMIG della Sezione delle Autonomie, che ha ammesso l’incentivazione di attività compiute sotto la normativa previgente in forza del tempus regit actionem e a tutela del legittimo affidamento.
Tale precedente è però ritenuto non pertinente: la fattispecie odierna è speculare, perché l’art. 8, comma 5, d.l. n. 13/2023 non priva di un emolumento già maturato, ma autorizza una situazione in precedenza non consentita. La norma va quindi letta come derogatoria e di stretta interpretazione; il termine del 2026 è espressamente fissato dal legislatore, e l’art. 14 delle preleggi impedisce di applicarla oltre i casi e i tempi considerati. La deroga non può quindi operare mediante il concetto di retroattività debole.
Il Collegio conclude che l’incentivazione dei dirigenti è legittima solo per le attività PNRR svolte dal 2023 in poi, secondo il criterio di competenza. Restano ferme le condizioni dell’art. 8, comma 4, d.l. n. 13/2023, l’obbligo di previsione della spesa nel quadro economico di progetto e l’adozione dei criteri di riparto ex art. 45, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La mancata predeterminazione di tali criteri non è ostativa, potendo essere adottati ex post secondo la deliberazione n. 16/2021/QMIG, ma prima dell’erogazione l’ente deve svolgere un’accurata attività di controllo sui presupposti della dazione.
Nota della Redazione
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