Amministratore di fatto e annullamento per motivazione apparente (Cass. pen. Sez. I n. 32951 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, il giudice del rinvio che dichiari di prescindere dal gruppo societario quale presupposto della qualifica di amministratore di fatto, ma continui a fondare il proprio convincimento sulla esistenza di tale gruppo, adotta una motivazione solo apparente e intrinsecamente contraddittoria, come tale sindacabile in sede di legittimità per elusione del giudicato ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La qualifica di amministratore di fatto non si desume dalla mera assegnazione formale della carica, ma dall’esercizio continuativo e significativo di poteri concreti di gestione o cogestione, da accertarsi mediante indicatori sintomatici. È invece legittima la motivazione per relationem quando il giudice dimostri di aver preso cognizione del contenuto sostanziale dell’atto richiamato e di averlo meditato criticamente.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato tre imputati per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riferita alla gestione di una società di abbigliamento. Due di essi erano stati qualificati amministratori di fatto; la terza aveva ricoperto le cariche formali di amministratrice e poi di liquidatrice. La Corte di appello aveva rideterminato le pene accessorie, confermando le condanne.
La Sez. V di questa Corte aveva annullato con rinvio: per i due imputati, ritenendo decisiva l’acquisizione di sentenze definitive che escludevano l’esistenza del cd. gruppo societario; per la terza, reputando non chiarito il profilo della consapevolezza. Il giudice del rinvio confermava nuovamente le condanne. Propongono ricorso tutti e tre gli imputati, deducendo violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue le posizioni. Per la terza imputata il ricorso è rigettato. Il Collegio ricorda che la motivazione per relationem è legittima quando richiama un atto del procedimento congruo rispetto all’esigenza giustificativa, dimostra che il giudice ne ha colto il contenuto sostanziale e ne ha vagliato criticamente le ragioni, e l’atto è conoscibile dall’interessato (Sez. 6 n. 53420 del 2014; Sez. 2 n. 55199 del 2018).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato la consapevolezza sul lungo periodo di permanenza nelle cariche, sull’assunzione delle stesse dinanzi a un notaio e sulla falsa denuncia di smarrimento delle scritture contabili. Ne ha tratto la responsabilità per condotta quantomeno omissiva. L’apparato argomentativo è congruo e non efficacemente contrastato dalle doglianze difensive, di mero tenore confutativo.
Per i due presunti amministratori di fatto il ricorso è invece accolto. La Corte ricostruisce l’istituto richiamando l’art. 2639 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 18464 del 2006; Sez. 5 n. 35346 del 2013; Sez. 5 n. 45134 del 2019; Sez. 2 n. 36556 del 2022; Sez. 5 n. 41793 del 2016). La qualifica non discende dalla veste formale, ma dall’esercizio continuativo e significativo, anche di alcuni soltanto, dei poteri tipici della funzione, da valutare con indicatori sintomatici.
La motivazione impugnata non regge su questo punto. La descrizione del ruolo gestorio è sommaria: la testimonianza dell’ex dipendente si limita a qualificare i due come dirigenti di reparto, senza dettagliare la materialità delle funzioni. Soprattutto, emerge una aporia logica: il Tribunale aveva desunto la gestione di fatto dalla esistenza di un gruppo societario, ma la documentazione acquisita in sede di rinvio comprende sentenze definitive che ne dimostrano l’inesistenza.
Il giudice del rinvio ha enunciato di voler prescindere dal gruppo per occuparsi della sola società fallita; tale approccio, però, è rimasto sul piano delle enunciazioni di principio. In più passaggi decisivi la sentenza continua a considerare la fallita come centro di una galassia di società fittizie. La motivazione è dunque intrinsecamente contraddittoria e la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, con piena libertà negli esiti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento