Inammissibile il motivo non dedotto in appello per violazione dell’art. 606 (Cass. pen. Sez. VII n. 4971 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censura un vizio di motivazione non precedentemente dedotto come motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., salvo che il ricorrente contesti specificamente l’incompletezza o l’inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. Il motivo che prospetta una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione del fatto, mediante criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice del merito, è privo di specificità ed è estraneo al sindacato di legittimità, in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Sassari, in sede distaccata, ha confermato la loro responsabilità per una rapina, contestata con aggravanti. Il primo ricorrente articola due motivi: il primo censura il vizio di motivazione in ordine alla presenza e alla partecipazione al fatto; il secondo lamenta l’omessa motivazione sull’aumento di pena per le aggravanti. Il secondo ricorrente propone un unico motivo, anch’esso incentrato sul deficit motivazionale relativo agli aumenti di pena per le circostanze aggravanti contestate.
La questione approda in sede di legittimità perché i ricorrenti assumono che la sentenza di appello non abbia adeguatamente risposto alle doglianze difensive. Il ricorso viene assegnato alla Sezione VII penale, che lo definisce con rito camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo del primo ricorrente, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla presenza e alla partecipazione alla rapina. Il motivo è privo di concreta specificità: tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tali censure sono estranee al sindacato di legittimità e non si accompagnano alla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
La Corte precisa che la mancanza di specificità del motivo va apprezzata non solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Queste ultime non possono ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità. Nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in cassazione, chiarendo gli elementi addotti in ordine al riconoscimento del ricorrente, effettuato sia dagli operanti di polizia giudiziaria all’esito dell’analisi dei fotogrammi, sia dai testimoni.
Il secondo motivo del primo ricorrente e l’unico motivo del secondo ricorrente contestano l’omessa motivazione sull’aumento di pena per le aggravanti. La Corte li dichiara non consentiti in sede di legittimità, perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il dato emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che i ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, ove incompleto o non corretto.
La Corte conclude dichiarando inammissibili i ricorsi e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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