Spoofing e bonifici istantanei su conto proprio non imputabili alla banca (ABF Collegio di Torino n. 4435 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita patrimoniale derivante da bonifici istantanei disconosciuti non è conseguenza immediata e diretta di un inadempimento dell’intermediario quando le somme non vengono accreditate direttamente ai frodatori, ma su un conto della stessa cliente intrattenuto presso altro intermediario. Il principio che esclude l’applicazione della autenticazione forte per le operazioni tra rapporti intestati al medesimo soggetto opera solo tra conti incardinati presso il medesimo intermediario, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389. Il caller ID spoofing può integrare il grave colposo comportamento dell’utilizzatore, ma la prova della corretta autenticazione resta a carico del prestatore di servizi di pagamento. Il difetto di procedibilità del ricorso può essere accertato d’ufficio ed è superato dalla scelta del Collegio di decidere nel merito in forza del principio della ragione più liquida.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente, ha disconosciuto l’esecuzione di quattro bonifici istantanei effettuati on line il 16 gennaio 2026, per complessivi € 1.950,00, dopo essere stata contattata telefonicamente da un sedicente operatore della banca che, con tecnica di spoofing, le aveva riferito di accessi anomali e pagamenti non autorizzati. Durante la telefonata la ricorrente comunicava al truffatore i codici di accesso, subendo poi la fuoriuscita delle somme. Ha sporto denuncia e ha chiesto il riaccredito dell’importo.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo e, nel merito, ha sostenuto la corretta esecuzione delle operazioni con autenticazione forte, evidenziando che i bonifici erano diretti a un conto della stessa cliente presso altro intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. La ricorrente aveva presentato il ricorso il giorno successivo al reclamo, senza attendere il termine previsto dalle Disposizioni ABF. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15400/2021, ha precisato che la presentazione del ricorso prima della scadenza del termine di sessanta giorni ne comporta l’inammissibilità, salva l’ipotesi di replica negativa dell’intermediario anteriore alla proposizione. Nel caso concreto la comunicazione di esito negativo è priva di data e lascia margine di dubbio; il Collegio, in ossequio al principio della ragione più liquida, decide comunque nel merito.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’art. 15 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389, che elenca in modo tassativo le fattispecie escluse dall’applicazione della autenticazione forte, tra cui il recupero della provvista tra conti intrattenuti dal cliente presso il medesimo intermediario. L’esenzione non si estende a operazioni tra rapporti incardinati presso intermediari differenti. Nella specie l’intermediario ha comunque prodotto evidenze sulla corretta autenticazione delle operazioni.
Quanto al profilo della responsabilità, il prestatore deve dimostrare il grave colposo comportamento dell’utilizzatore. Dai fatti emerge un fenomeno di caller ID spoofing e la ricorrente ammette di aver comunicato al truffatore i codici di accesso, circostanza che depone per una condotta gravemente colposa. L’intermediario non ha dichiarato di offrire un sistema di alert alla clientela.
Assume però carattere assorbente una diversa circostanza. I bonifici contestati non sono stati accreditati direttamente ai frodatori, ma su un conto della stessa ricorrente presso altro intermediario. L’estratto conto depositato dalla resistente documenta l’addebito originario di € 1.590,00 e tre bonifici in entrata dallo stesso conto di € 1.000,00, € 590,00 ed € 365,00, seguiti dai quattro bonifici disconosciuti. La perdita patrimoniale non deriva quindi dall’inadempimento dell’intermediario resistente, ma da un successivo pagamento a favore di terzi su un rapporto presso un intermediario non convenuto. L’eccezione è fondata e il ricorso va respinto.
Nota della Redazione
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