Inammissibile l’appello privo di specifiche censure alla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 5862 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, ma la doglianza deve correlarsi alle questioni decise. Chi censura in Cassazione la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni dell’errore, riportando il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, senza rinviare all’atto di appello.
Il Fatto
Una imprenditrice individuale, titolare di una ditta, aveva convenuto in giudizio la banca innanzi al Tribunale dopo la revoca dell’affidamento e la chiusura del conto corrente, lamentando l’illegittima vendita di titoli in garanzia e l’elevazione di protesti.
La domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado, con accertamento della sussistenza di uno scoperto superiore al limite del fido e dell’informazione data alla correntista circa la revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per il mancato rispetto delle forme dell’art. 342 cod. proc. civ. L’appellante, a fronte di una motivazione articolata del primo giudice, si era limitata a sostenere che, senza la chiusura del conto, gli assegni non sarebbero stati protestati perché coperti.
La Corte di cassazione conferma tale valutazione richiamando l’indirizzo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e della Sezioni Unite n. 36481 del 2022: la doglianza deve correlarsi alle questioni e ai punti contestati dell’impugnata sentenza. L’inidoneità della censura a inficiare il decisum di prime cure è palese, poiché il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla constatazione della inevitabilità del protesto per difetto di provvista, aspetto non attinto da specifiche contestazioni.
Quanto all’onere di autosufficienza, il ricorrente che denuncia un error in procedendo non è dispensato dal precisare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando puntualmente i fatti processuali posti a base dell’errore. La specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso, a pena di inammissibilità.
Ne deriva che, censurando la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello, il ricorrente deve esplicitare le ragioni per cui la ritiene erronea e il motivo sufficientemente specifico, riportandone il contenuto nel ricorso e non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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