Legittimazione ad agire e contraddittorietà delle posizioni fatte valere in ricorso (TAR Lombardia n. 1568 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso costituisce condizione dell’azione e presuppone la titolarità, in capo al ricorrente, di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo, correlata a un bene della vita inciso dall’esercizio del potere amministrativo. La giurisdizione amministrativa non è preordinata alla tutela della generale legittimità dell’operato pubblico, ma alla tutela della posizione sostanziale del ricorrente. La legittimazione e l’interesse al ricorso devono sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione. È pertanto inammissibile il gravame che ponga a fondamento della legittimazione due posizioni giuridiche distinte e in conflitto tra loro, senza operare alcuna graduazione dei motivi, così dando luogo a un’insanabile contraddittorietà.

Il Fatto

I ricorrenti, soci amministratori e legali rappresentanti di una struttura ricettiva alpina raggiungibile in inverno a piedi o a mezzo di motoslitta, impugnano la deliberazione con cui il Comune ha approvato il nuovo regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su strade e aree innevate, sostitutivo del precedente regolamento. Il ricorso investe in particolare la previsione che riserva una pista privata a una società esercente noleggio di motoslitte, il limite orario di circolazione che non contempla deroghe per i mezzi di servizio dei rifugi e una serie di obblighi (assicurazione, casco, omologazione dei traini, patente, sanzioni).

Il Comune e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del regolamento previgente, che già conteneva le previsioni censurate, e per carenza di interesse. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, segnala dubbi in ordine alla legittimazione attiva e alla titolarità di una posizione di interesse legittimo, assegnando termine per memorie.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla distinzione tra titolarità della legittimazione a ricorrere e utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 e l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, il Collegio ribadisce che la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa impone un accertamento pregiudiziale sulla sussistenza di una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto del potere esercitato.

La posizione di interesse legittimo esprime necessariamente una relazione tra un soggetto che intende ottenere una determinata utilità e la pubblica amministrazione nell’esercizio del potere. Il giudice richiama sul punto l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2022 e la Sez. IV n. 3201 del 2024. Ne discende che la condizione deve esistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione.

Applicando tali principi, il Collegio rileva un elemento di intrinseca contraddittorietà nella posizione azionata. Da un lato i ricorrenti perseguono la finalità di vietare integralmente l’impiego delle motoslitte, reputandolo contrario alla normativa regionale e ponendo a base della domanda il disturbo arrecato alla clientela. Dall’altro lato, in direzione opposta, il ricorso mira ad ampliare i casi di circolazione, quanto al limite orario e al superamento degli obblighi imposti dall’atto comunale.

In questa seconda prospettiva la parte pone a fondamento della domanda il proprio titolo a servirsi delle motoslitte, titolo che discende proprio dal provvedimento del quale, in senso opposto, denuncia l’illegittimità. L’assenza di graduazione e di ordine logico tra i motivi impedisce di individuare la posizione giuridica univocamente attivata in giudizio.

Il ricorso è pertanto inammissibile, il che esime il Tribunale dal valutare se la mera circostanza del fastidio arrecato alla clientela possa integrare un interesse normativamente qualificato. Il Collegio osserva altresì che il requisito della vicinitas è stato speso solo con la memoria conclusiva e non in sede di ricorso. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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