Improcedibilità per sopravvenuta rinuncia all’espropriazione (TAR Puglia n. 459 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, ritualmente acquisita nel corso del giudizio, determina la improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. Tale pronuncia prescinde da ogni valutazione nel merito della fondatezza della pretesa azionata. La compensazione delle spese di lite, in tal caso, può essere disposta dal giudice quando ricorrano giusti motivi, da individuarsi nella condotta processuale delle parti, nel tipo e nel contenuto delle rispettive difese. L’improcedibilità per rinuncia non equivale a declaratoria di infondatezza e lascia impregiudicata ogni questione sostanziale.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Puglia nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di restituzione di aree illegittimamente espropriate e il riconoscimento delle relative indennità. La società deduceva l’illegittimità della procedura espropriativa posta in essere dalla società resistente e domandava la restituzione delle aree o, in via subordinata, il pagamento dell’indennità dovuta. Si costituiva in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., instando per il rigetto del ricorso.
Il giudizio veniva trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica. Nel corso del giudizio, con nota depositata in data 02.03.2026, la parte ricorrente dichiarava formalmente di non avere più interesse alla definizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione di carenza di interesse manifestata dalla società ricorrente con la nota del 02.03.2026, ha ritenuto che tale dichiarazione integrasse gli estremi del sopravvenuto difetto di interesse rilevabile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., norma che impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio venga meno l’interesse alla decisione.
La pronuncia di improcedibilità consegue alla verifica di natura strettamente processuale circa la permanenza dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, senza che rilevi l’eventuale fondatezza o infondatezza della pretesa sostanziale. La dichiarazione della parte è atto dispositivo del processo, idoneo a privare di oggetto la domanda e a determinare la chiusura del giudizio senza esame del merito.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, facendo applicazione del potere conferito dall’art. 92 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm.), valorizzando la condotta processuale della parte ricorrente, il tipo e il contenuto delle rispettive difese. La compensazione è stata ritenuta equa proprio in ragione della circostanza che la definizione del giudizio è derivata da una scelta processuale della stessa parte ricorrente e non da una valutazione di merito del giudice.
La sentenza è stata, infine, dichiarata esecutiva, con ordine all’autorità amministrativa di darvi esecuzione. Ogni questione relativa alla fondatezza della domanda di restituzione delle aree e al diritto alle indennità resta assorbita e impregiudicata, potendo eventualmente formare oggetto di separata valutazione in altra sede.
Nota della Redazione
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