Il lavoro socialmente utile può atteggiarsi in concreto come lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9110 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro socialmente utile, pur avendo matrice assistenziale e componente formativa, non è in astratto incompatibile con la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato. Assume rilievo, a tal fine, l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’amministrazione e l’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente. In presenza di tali condizioni, trova applicazione l’art. 2126 cod. civ., che opera in caso di nullità del contratto alla base del rapporto, ma esige che il rapporto si atteggi in concreto come subordinato. La qualificazione formale del rapporto non è sufficiente a escluderne la natura subordinata.
Il Fatto
Il lavoratore, avviato presso il Comune nell’ambito dei lavori socialmente utili, aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive per l’attività svolta dal 1995 al 2016, invocando l’art. 2126 cod. civ. e l’art. 36 Cost..
Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo in radice che il rapporto tra un’amministrazione e un lavoratore socialmente utile potesse configurarsi come lavoro subordinato, in ragione della sua natura assistenziale e del fatto che la prestazione economica fosse erogata dall’Inps. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Nel primo e secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che la Corte territoriale aveva ignorato la domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive, avendo inteso la richiesta come volta alla trasformazione del rapporto di LSU in rapporto di lavoro subordinato. La Corte di legittimità ha disatteso i motivi, rilevando che la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda proprio escludendo la configurabilità del rapporto come subordinato e, su tali basi, aveva affermato l’impossibilità di rivendicare differenze retributive derivanti da un rapporto non instaurato. Non vi è stata, quindi, omessa pronuncia.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2126 cod. civ. in relazione alla disciplina dei lavori socialmente utili, è stato ritenuto fondato. La Corte territoriale, nell’affermare che la natura del rapporto impedirebbe in ogni caso la qualificazione come subordinato, ha operato una generalizzazione non corretta.
La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il rapporto di LSU abbia matrice assistenziale e componente formativa, ciò non esclude che in concreto possa atteggiarsi come subordinato. Rilevano l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione, anche quando l’attività svolta sia diversa da quella prevista dal progetto.
In applicazione dei precedenti richiamati, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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