Stabilizzazione e danno comunitario: la procedura concorsuale non sana l’abuso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10414 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito solo a condizione che avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Non è sufficiente che l’assunzione a tempo indeterminato sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine: occorre che sia stata da essa determinata, quale esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive. Non possiede tali caratteristiche la procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, poiché in tal caso l’abuso opera come mero antecedente remoto dell’assunzione e il fatto di averlo subito attribuisce al precario una semplice chance di assunzione, priva di valenza riparatoria. Resta pertanto dovuto il risarcimento del danno comunitario.
Il Fatto
La vicenda riguarda un rapporto di lavoro a termine intercorso tra un’agenzia regionale e un lavoratore nell’arco temporale compreso tra il 2.4.2013 e il 30.6.2017. Il Tribunale ha accertato l’illegittimità dei contratti stipulati e ha condannato l’ente al risarcimento del danno comunitario nella misura di sei mensilità.
La Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo che la successiva stabilizzazione del lavoratore avesse efficacia sanante. L’agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta all’esito di una procedura selettiva riservata ai dipendenti precari, avrebbe neutralizzato l’effetto pregiudizievole dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 32 l. n. 183 del 2010 e del d.lgs. n. 81 del 2015. La tesi dell’ente è che l’inserimento del lavoratore nella procedura di stabilizzazione, avvenuto proprio in virtù dei precedenti rapporti a termine, valga a elidere il danno.
Il Collegio richiama Cass. n. 14815/2021, che ha affermato il principio secondo cui l’immissione in ruolo assume valenza riparatoria solo quando avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Occorre, in particolare, che l’assunzione sia l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, idonee a offrire già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione.
La Corte chiarisce che le procedure concorsuali, ancorché interamente riservate, non possono essere assimilate alle ipotesi di stabilizzazione in senso tecnico. In queste ultime, infatti, l’amministrazione non ha il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande superino il numero delle assunzioni programmate, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle disposizioni normative e sulla base dell’anzianità di servizio, ammettendosi titoli ulteriori solo per il caso di pari anzianità, come affermato da Cass. S.U. n. 16041/2010.
Quando invece l’assunzione a tempo indeterminato è frutto di una procedura concorsuale o di un corso-concorso, l’immissione in ruolo non costituisce conseguenza diretta e immediata dell’abuso, ma il risultato del superamento della selezione di merito e della valutazione delle capacità e delle qualità professionali dei concorrenti. Nel caso concreto è la stessa parte ricorrente a riconoscere che l’immissione è avvenuta all’esito di una procedura di corso-concorso riservata agli assunti a tempo determinato: ciò basta a escludere la fondatezza del ricorso, con rigetto dello stesso e irrilevanza delle ulteriori deduzioni istruttorie. La conformità della decisione alla proposta di definizione assume rilievo ai fini della disciplina del contributo unificato e delle conseguenze processuali previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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