Sopravvenuto difetto di interesse dichiara l’improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 583/2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse resa dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., senza necessità di esame delle censure proposte. L’esito in rito del giudizio, dipendente da una circostanza sopravvenuta non imputabile alla soccombenza virtuale, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il verbale del 16.06.2021 con cui la IV Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Messina aveva disposto il mancato superamento della prima prova orale dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, nonché il verbale del 27.05.2021 con cui la Sottocommissione in seduta plenaria aveva deliberato di attenersi ai criteri indicati nelle linee guida allegate al verbale n. 3 del 19 aprile 2021 della Commissione Centrale. Il ricorrente contestava la legittimità delle modalità di svolgimento della prova e dei criteri di valutazione adottati.
Con memoria depositata il 5 marzo 2025, la parte ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla definizione del giudizio. Il Ministero della Giustizia si era costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, resa espressamente dalla parte ricorrente, integra una delle cause di improcedibilità tipizzate dal legislatore. L’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. dispone, infatti, che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La circostanza che la perdita di interesse sia stata dichiarata dalla stessa parte ricorrente, e non rilevata d’ufficio, ha reso superflua ogni verifica nel merito delle censure concernenti la legittimità dei criteri di formulazione dei quesiti e di valutazione dei candidati adottati dalle sottocommissioni esaminatrici.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità dell’esito in rito del giudizio: la definizione del processo prescinde, infatti, da una valutazione di fondatezza o infondatezza delle pretese sostanziali, rendendo equo non addossare gli oneri processuali ad alcuna delle parti.
In accoglimento della declaratoria di improcedibilità, il Tribunale ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, come prescritto dall’art. 85, co. 9, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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