La revoca del porto d’armi non richiede la certezza della colpevolezza in sede penale (TAR Sardegna n. 1049 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è legittima quando l’Autorità di pubblica sicurezza valuti, con valutazione ampiamente discrezionale, la sussistenza di un giudizio di inaffidabilità del titolare, desumibile da elementi non aleatori né scarsamente aderenti alla realtà. Il pericolo di abuso delle armi è accertato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede il livello di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” proprio del processo penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza. La pendenza di un procedimento penale per omicidio colposo commesso con il fucile oggetto della licenza può fondare la revoca, senza che sia necessario attendere l’esito del giudizio penale né che la segnalazione dell’Arma abbia proposto la sola sospensione. Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971, si applica anche a distinti atti legati da nesso di presupposizione, sicché l’esperimento di entrambi i rimedi comporta l’inammissibilità di quello proposto per secondo.
Il Fatto
Un cacciatore, titolare dal 2004 di licenza di porto di fucile ad uso caccia, aveva partecipato a una battuta al cinghiale nel corso della quale un altro cacciatore era stato ferito mortalmente. Dopo aver sparato e abbattuto un cinghiale, aveva consegnato il proprio fucile alle autorità per agevolare le indagini e, nei giorni successivi, aveva ceduto tutte le altre armi in suo possesso.
Deferito all’Autorità giudiziaria per la morte del cacciatore, l’uomo era destinatario del decreto di revoca della licenza di porto di fucile adottato dal Questore di Cagliari il 13 novembre 2024. Il provvedimento era stato preceduto da una segnalazione della Stazione dei Carabinieri che aveva richiesto la sospensione e non la revoca della licenza. Avverso il decreto di revoca e il silenzio rigetto sul ricorso gerarchico, il ricorrente aveva proposto ricorso giurisdizionale, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’irrilevanza del ricorso straordinario proposto dal ricorrente avverso il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico concernente il distinto provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi. Il Collegio ha ricordato che il principio di alternatività tra rimedio giurisdizionale e rimedio straordinario, pur testualmente riferito alla impugnativa degli stessi atti, è stato esteso dalla giurisprudenza all’ipotesi di atti distinti legati da un nesso di presupposizione e connotati da identità di petitum e causa petendi. L’aver frammentato un contenzioso unitario, impugnando in sede giurisdizionale gli atti precedenti e in sede straordinaria quelli successivi, non poteva sottrarsi alla regola dell’alternatività.
Nel merito, il Collegio ha inquadrato la fattispecie nel sistema delle autorizzazioni di polizia di cui al r.d. n. 773/1931, ricordando che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ma una eccezione al normale divieto di portare armi, riconoscibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi. La valutazione demandata all’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e involge un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto, da compiere secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico.
La Corte ha escluso che la revoca presupponga la certezza della colpevolezza: la pendenza del procedimento penale per omicidio commesso proprio con il fucile oggetto della licenza integra un elemento concreto e specifico di inaffidabilità, valutabile sia in termini di prognosi sia di diagnosi. La natura cautelare e preventiva del provvedimento consente all’Amministrazione di valorizzare situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato.
Quanto alla mancata adozione della misura meno afflittiva della sospensione, il TAR ha ritenuto non illogica la scelta della revoca, considerata l’incognita sulla durata della pendenza del procedimento penale. La segnalazione dei Carabinieri, che aveva proposto la sola sospensione, non vincola il Questore, unico titolare del potere di scegliere come esercitarlo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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