Riassunzione davanti al giudice amministrativo: termine perentorio comprende notifica e deposito (TAR Sicilia n. 827 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di translatio iudicii davanti al giudice amministrativo, il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009 si intende rispettato solo se, oltre alla notifica, interviene anche il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito. Nel processo amministrativo il rapporto processuale si instaura con il deposito e non con la sola notifica, secondo l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., con la conseguenza che il deposito tardivo determina l’irricevibilità del ricorso. La riproposizione della domanda deve avvenire secondo le forme del giudizio ad quem, e l’eventuale oscurità della norma sulla riassunzione non integra di per sé un errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un originario proprietario, hanno riassunto davanti al TAR Sicilia il giudizio per ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno da occupazione illegittima e irreversibile trasformazione di alcuni terreni.

La vicenda nasce da un contenzioso avviato davanti al giudice ordinario. Con sentenza non definitiva la Corte di Appello di Messina aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande risarcitorie, indicando il giudice amministrativo. I ricorrenti, formulata riserva di impugnazione, hanno poi riassunto la causa davanti al TAR, sostenendo la tempestività della riassunzione con decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

Il Comune resistente ha eccepito la tardività della riassunzione, per essere il ricorso stato depositato oltre il termine calcolato dagli stessi ricorrenti, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente l’eccezione di tardività. La norma di riferimento è l’art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, che fissa in tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione il termine perentorio per riproporre la domanda davanti al giudice indicato.

La questione centrale è se, nel processo amministrativo, la riassunzione si perfezioni con la sola notifica o richieda anche il deposito. Il Collegio aderisce alla seconda lettura: l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. impone il deposito nel termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, e il suo mancato rispetto è sanzionato con l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.

Ne deriva che l’espressione “la domanda è riproposta” va interpretata, in caso di riassunzione davanti al giudice amministrativo, come riferimento al compimento di tutte le attività necessarie alla valida instaurazione del giudizio secondo le regole del giudizio ad quem, incluso il deposito. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Cons. Stato n. 5037 del 2024, secondo cui il rapporto processuale si instaura solo con il deposito e la riassunzione deve rispettare il termine perentorio per entrambi gli adempimenti.

Nel caso concreto, il ricorso è stato notificato il 9 ottobre 2025 ma depositato il 22 ottobre 2025, oltre il termine del 10 ottobre 2025 calcolato dagli stessi ricorrenti. Il ricorso in riassunzione è quindi tardivo.

Il Collegio esclude la rimessione in termini per errore scusabile. L’art. 37 cod. proc. amm. la consente solo per causa non imputabile, in presenza di oggettive incertezze di diritto o di fatto, di particolare complessità o novità, o di comportamenti fuorvianti. Il principio secondo cui il processo amministrativo si instaura con il deposito è consolidato e noto, e l’oscurità della norma sulla riassunzione non genera un affidamento incolpevole, dovendo essa leggersi in combinato disposto con le regole del giudice adito.

La tardività comporta, ai sensi del medesimo art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, la mancata conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e l’estinzione del processo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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