Sospensione ex lege del nulla osta e termine di decadenza semestrale (TAR Campania n. 3742 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia del nulla osta al lavoro, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 per i cittadini di Stati a rischio fino alla conferma espressa delle verifiche da parte dello sportello unico, impedisce la decorrenza del termine semestrale di validità previsto dall’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999. Sarebbe illogico e contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa ritenere che un termine di decadenza, volto a sanzionare l’inerzia nell’utilizzo del titolo, continui a decorrere mentre l’efficacia dello stesso titolo è legalmente congelata da una norma primaria. La sospensione rende inesigibile il comportamento che la decadenza mira a sollecitare. Il provvedimento che dichiari la decadenza per mero decorso del tempo, senza valutare l’impatto della normativa sopravvenuta e l’imputabilità del ritardo, è viziato per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, anche in lesione del principio del legittimo affidamento.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli ha dichiarato la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l’assunzione di un cittadino del Bangladesh. L’istanza era stata presentata nel marzo 2023; il nulla osta era stato rilasciato l’11 giugno 2024. Il lavoratore aveva richiesto il visto di ingresso presso la Rappresentanza diplomatica il 16 giugno 2024, senza ottenere riscontro.
Nell’agosto 2025 lo Sportello Unico ha dichiarato la decadenza per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, rilevando che dal rilascio erano decorsi oltre sei mesi senza ingresso del lavoratore. Il ricorrente ha dedotto violazione della normativa speciale sopravvenuta, eccesso di potere e lesione del legittimo affidamento. L’Amministrazione ha resistito sostenendo la natura meramente ricognitiva del provvedimento rispetto a un effetto decadenziale automatico di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla normativa sopravvenuta. Il provvedimento impugnato fonda la decadenza esclusivamente sul mero decorso del termine semestrale, senza considerare il quadro normativo modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024, che sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche.
Il comma 3 della medesima disposizione estende l’applicazione, fino al 31 dicembre 2025, ai lavoratori cittadini del Bangladesh. Poiché il nulla osta era stato rilasciato l’11 giugno 2024 e il visto era stato tempestivamente richiesto il 16 giugno 2024, alla data di entrata in vigore del decreto il procedimento consolare era ancora pendente: l’efficacia del titolo è dunque rimasta sospesa ex lege.
Il Tribunale ha qualificato come giuridicamente illogica, e contraria ai principi di ragionevolezza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., la tesi per cui un termine di decadenza possa decorrere mentre l’efficacia del titolo è sospesa da norma primaria. La sospensione impedisce al titolare di compiere l’attività per cui il titolo è stato rilasciato, rendendo inesigibile il comportamento sollecitato dalla decadenza.
La giurisprudenza amministrativa richiamata — TAR Lazio n. 20126/2025, TAR Ancona n. 14/2026, T.A.R. Marche n. 15 del 2026, Cons. Stato Sez. III n. 9526 del 2025 e n. 9131 del 2024 — ha chiarito che il ritardo imputabile all’inerzia dell’autorità consolare integra una causa di forza maggiore, rilevante anche ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutarla, come sollecitato dal ricorrente.
Il provvedimento è quindi annullato per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’annullamento obbliga lo Sportello Unico a considerare il nulla osta non decaduto e a procedere agli adempimenti dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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