Esclusione dal finanziamento: fumus non evidente e periculum recessivo (TAR Lombardia n. 917 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, l’accoglimento della sospensiva richiede la sussistenza di un fumus boni iuris che emerga con evidenza dalla sommaria delibazione propria della fase, non essendo sufficiente la mera prospettazione di questioni che presuppongano un approfondimento proprio del merito. Il requisito del periculum in mora non può essere desunto da difficoltà di programmazione e copertura della spesa correlate al mancato conseguimento di un finanziamento, in assenza di allegazioni idonee a dimostrare l’imminenza di un esborso non sostenibile o il rischio di un danno irreversibile per gli equilibri finanziari dell’ente.
Il Fatto
Un Comune chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della nota con cui la Regione Lombardia aveva escluso la finanziabilità di un progetto presentato ai sensi dell’art. 17-bis della legge regionale n. 26/2003, invitando l’ente a presentare una rielaborazione del progetto e del quadro economico. Il ricorrente, che aveva già agito avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla propria istanza di finanziamento, contestava l’illegittimità del provvedimento sopravvenuto, deducendo la riconducibilità degli interventi alla disciplina dei rifiuti e l’esistenza di un autovincolo della Regione derivante da una delibera di Giunta regionale.
La Motivazione del TAR
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha respinto l’istanza cautelare sulla base di una duplice valutazione. In primo luogo, con riferimento al fumus boni iuris, ha rilevato che ad una sommaria delibazione propria della fase non emergesse con evidenza l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al merito della questione, il Collegio ha osservato che la sentenza n. 3659/2025 dell’intestato Tribunale, richiamata dal ricorrente, non sembrava affrontare direttamente la questione della riconducibilità degli interventi proposti alla disciplina dei rifiuti. Ha inoltre escluso che potesse configurarsi un atto di autovincolo della Regione, ritenendo che la dgr n. 3487 del 25 novembre 2024 si limitasse a prendere atto della richiesta comunale di sospensione, senza assumere un contenuto dispositivo idoneo a vincolare la successiva determinazione.
In secondo luogo, il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio finanziario dedotto si risolvesse essenzialmente in difficoltà di programmazione e copertura della spesa. Il Collegio ha rimarcato l’assenza di allegazioni idonee a dimostrare l’imminenza di un esborso non sostenibile o il rischio di un danno irreversibile per gli equilibri finanziari dell’ente.
Il pericolo ricollegato all’incertezza circa il futuro conseguimento del finanziamento regionale e alla possibilità che l’istanza venisse valutata nell’ambito di successive programmazioni finanziarie è stato considerato eventuale e recessivo rispetto all’interesse pubblico alla corretta gestione della procedura per l’assegnazione di risorse destinate a interventi connessi a situazioni di emergenza igienico-sanitaria. Il TAR ha infine compensato le spese della fase cautelare per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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