Storno somme accreditate erroneamente su libretto postale e autorizzazione preventiva (ABF Collegio di Torino n. 2186 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo storno unilaterale delle somme erroneamente accreditate su un libretto di risparmio postale è legittimo quando una clausola delle condizioni generali di contratto, validamente recepita mediante il meccanismo di modifica unilaterale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, autorizzi preventivamente l’intermediario a recuperare in qualsiasi momento gli importi non dovuti. Non occorre, a tal fine, né il consenso manifestato al momento dell’addebito né un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. La disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari non si applica alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata attraverso libretti di risparmio postale assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di un libretto di risparmio postale sul quale era regolato un BFP dematerializzato della serie J47, sottoscritto nel 2015, aveva ottenuto la liquidazione del buono in data 13.03.2025 per un importo complessivo di € 7.135,16, di cui € 2.135,16 a titolo di interessi.

L’intermediario, rilevato un errore nell’inserimento dei dati che alimentano il sistema informatico, aveva accertato che il coefficiente di indicizzazione aveva generato, nel periodo considerato, un tasso inflattivo doppio rispetto a quello reale. Dopo aver informato il cliente, ha quindi stornato dal libretto € 1.115,99 in data 23.07.2025. Il ricorrente ha contestato l’addebito, deducendo l’assenza di consenso e di un provvedimento giudiziario, e ha chiesto la restituzione della somma oltre interessi e rimborso del contributo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricostruito la disciplina contrattuale applicabile al rapporto. I contraenti avevano stipulato nel 2011 un contratto di libretto di risparmio postale che, all’art. 11, co. 2, prevedeva un meccanismo di modifica unilaterale delle condizioni in favore dell’emittente, con comunicazione agli intestatari mediante pubblicazione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale, secondo il DM 6 ottobre 2004.

Nel 2017 le parti avevano sottoscritto il modulo di sostituzione del libretto ordinario con il “Libretto S**”, accettando le relative condizioni contrattuali, anch’esse soggette al medesimo meccanismo di modifica unilaterale. Con avviso del 12 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’emittente ha integrato le condizioni generali, introducendo la possibilità per l’intermediario di stornare dai libretti, in qualsiasi momento, gli importi non dovuti e/o erroneamente accreditati, con salvezza del diritto di recesso senza penalità entro quindici giorni.

Tale clausola è stata recepita nelle condizioni contrattuali applicabili ai rapporti aperti sino al 13 aprile 2025, che espressamente prevedono che il cliente autorizza preventivamente l’intermediario a stornare gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente o erroneamente accreditate. Il Collegio ne ha tratto la conclusione che l’intermediario ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, sottoscritte e accettate, operando lo storno delle somme liquidate in eccesso a seguito di un calcolo non corretto.

Quanto alla prospettata violazione della normativa di trasparenza, il Collegio ha rilevato che essa non si applica alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato, come espressamente previsto dalle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Alla luce di tale assetto, le doglianze del ricorrente non sono state accolte e il ricorso è stato rigettato. Resta fermo il principio per cui la verifica dell’ABF investe il diritto allo storno, non la correttezza dei conteggi, che nel caso di specie il ricorrente non aveva contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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